Il secondo comma dell’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, cd. Cura Italia, ha previsto una moratoria straordinaria per fronteggiare la carenza di liquidità determinata dal fermo delle attività economiche a causa delle misure introdotto per fronteggiare l’epidemia.
In particolare (i) lavoratori autonomi titolari di partita Iva[1], ditte individuali, (ii) micro, piccole e medie imprese[2] possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:
- le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati, in tutto o in parte, sino al 30 settembre 2020;
- proroga sino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza antecedente a tale data, nonché delle assicurazioni e delle garanzie[3] che assistono il credito;
- sospensione delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale nonchè delle rate o dei canoni dei contratti di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sino a tale data, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
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Sempre al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall’epidemia, l’ABI e le associazioni imprenditoriali italiane hanno sottoscritto un addendum con cui è stata estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0[4]”, che prevede:
- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate sino ad un anno con riferimento a finanziamenti a medio-lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; nelle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
- l’allungamento dei finanziamenti a medio-lungo termine, il cui periodo massimo di estensione alla scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento; per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari, rispettivamente, a 270 giorni e 120 giorni.
Contestualmente, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni:
- di sospensione, può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima, fino a un massimo dello 0,60%;
- di allungamento, può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.
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Infine, l’art. 49 del d.l. Cura Italia ha previsto il rafforzamento delle dotazioni del Fondo Centrale di garanzia[5][6] per sostenere l’accesso a nuovi finanziamenti di micro, piccole e medie imprese.
L’intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni e la percentuale di copertura varia a seconda della durata, della tipologia e del merito creditizio del soggetto finanziato.
Per la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del d.l. Cura Italia:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito e non è dovuta nemmeno la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5.000.000,00 di euro;
- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000,00 euro, mentre per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi (o da altro Fondo di garanzia), a condizione, tuttavia, che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000,00 euro.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, inoltre, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda la concessione di ulteriore credito in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
[1] L’inclusione di tali soggetti nei beneficiari delle misure in commento è stata espressamente prevista da una nota esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 marzo 2020.
[2] La Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 ha definito le (i) micro imprese come le imprese occupanti meno di 10 persone e che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, le (ii) piccole imprese come le imprese occupanti meno di 50 persone e che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le (iii) medie imprese come le imprese occupanti meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
[3] Con riferimento alle garanzie, secondo un’autorevole opinione “per le garanzie personali concesse da terzi (es. fideiussioni; polizze fideiussorie; e simili) la modifica del contratto di finanziamento garantito ben può riverberarsi automaticamente sul rapporto contrattuale di garanzia. L’efficacia temporale della garanzia è anch’essa prorogata senza necessità del consenso del terzo garante” (…) “anche la maggior parte delle garanzie reali viene automaticamente prorogata: un pegno bancario o un contratto di garanzia finanziaria si trovano dilazionati in parallelo con il finanziamento”, cfr. A. Chianale, Decreto Cura Italia: il regime delle garanzie nella proroga delle scadenze bancarie (art. 56), in dirittobancario.it.
[4] In data 15 novembre 2018, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015.
[5] In breve, il Fondo centrale di Garanzia rappresenta un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata a favore di imprese e professionisti a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
[6] Per completezza, si precisa che il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato con circolare n. del 19 marzo 2020 l’adozione delle misure necessarie al coordinamento con le disposizioni contenute nell’art. 49 del d.l. Cura Italia.