
Il presente articolo vuole fornire un quadro giuridico e sistematico del turismo accessibile nell’ordinamento italiano. L’analisi si concentra sull’evoluzione normativa e sulle implicazioni pratiche per gli operatori del settore. L’analisi delinea i principi che governano la materia, a partire dai fondamenti costituzionali e sovranazionali, fino alle specificità applicative relative agli obblighi e alle responsabilità degli operatori turistici.
NOTA METODOLOGICA
Le informazioni fornite hanno esclusiva finalità divulgativa e non costituiscono indicazioni operative o parere professionale siccome ogni situazione richiede una valutazione specifica da parte di professionisti qualificati.
INTRODUZIONE
Il turismo accessibile si configura come un ambito del diritto turistico italiano nel quale convergono principi costituzionali fondamentali, normative settoriali specifiche e una giurisprudenza in costante evoluzione. L’analisi del quadro giuridico richiede un approccio sistematico che consideri la stratificazione normativa, l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza e le implicazioni pratiche per gli operatori del settore.
I FONDAMENTI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI
Il diritto al turismo accessibile trova fondamento nei principi costituzionali di dignità umana e uguaglianza, sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Tali principi assumono rilevanza in relazione all’articolo 32, che tutela il diritto alla salute inteso come benessere psico-fisico della persona. La Cassazione civile ha precisato che l’eliminazione delle barriere architettoniche risponde all’esigenza di una salvaguardia generale della personalità e dei diritti dei disabili, radicandosi nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati.
Il quadro costituzionale è integrato dalla dimensione sovranazionale, in particolare attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. L’articolo 30 di tale Convenzione, specificamente dedicato alla partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport, costituisce il fondamento internazionale del diritto al turismo accessibile. Questa norma impone agli Stati l’obbligo di adottare misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso paritario ai servizi turistici e ricreativi.
IL CODICE DEL TURISMO: PRINCIPI E NORMATIVA
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rappresenta la base della disciplina del turismo accessibile nell’ordinamento italiano. Il primo comma di questa norma, intitolata “Principi in tema di turismo accessibile”, stabilisce che lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia. Tale disposizione introduce il principio dell’equiparazione qualitativa e tariffaria, prevedendo che i servizi debbano essere ricevuti al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. L’ambito soggettivo di applicazione della tutela è ampliato per includere gli “ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta”.
Il secondo comma promuove un modello di governance collaborativa, incentivando la collaborazione tra enti pubblici, operatori turistici, autonomie locali, associazioni delle persone con disabilità e organizzazioni del turismo sociale. Il terzo comma stabilisce una fattispecie specifica di discriminazione, qualificando come “atto discriminatorio” l’impedire alle persone con disabilità di fruire dell’offerta turistica “esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”.
LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive, disciplinate dagli articoli 9 e 12 del Codice del Turismo, sono soggette agli obblighi generali di accessibilità previsti dalla normativa vigente. Gli standard di accessibilità sono requisiti trasversali che si applicano a tutte le tipologie ricettive, siano esse alberghiere, paralberghiere o extralberghiere. In più occasioni è stato ritenuto che gli obblighi di accessibilità non si esauriscano nella sola eliminazione delle barriere architettoniche, ma comprendano la garanzia di un’esperienza turistica completa e dignitosa. È stato inoltre affermato che, quando l’accessibilità è prevista come obbligatoria, essa deve essere comunque assicurata anche in assenza di norme regolamentari di dettaglio.
IL REGIME DELLE CONCESSIONI DEMANIALI BALNEARI
L’articolo 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, disciplina specificamente la rimozione degli ostacoli per l’esercizio di attività turistiche e ricreative, con riferimento particolare alle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione. Il terzo comma stabilisce che tali concessioni sono subordinate alla visitabilità degli impianti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con handicap.
Il Consiglio di Stato ha precisato che i concessionari di aree demaniali marittime devono garantire specifici servizi per l’accessibilità, inclusi uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili, e servizi igienici separati per uomini e donne, accessibili anche a persone diversamente abili e provvisti di fasciatoi. Nel tempo si è affermato che gli stabilimenti balneari devono riservare almeno il 5 per cento delle strutture autorizzate a un utilizzo agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. È stato inoltre chiarito che l’amministrazione concedente ha l’obbligo di verificare il permanere dei requisiti di visitabilità e accessibilità previsti dalla normativa vigente.
LA DISCRIMINAZIONE NEL SETTORE TURISTICO: LA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI TURISTICI
La responsabilità degli operatori turistici per la violazione delle norme sull’accessibilità si articola su più livelli, coprendo profili amministrativi, civili e penali.
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: L’articolo 23, comma 5, della Legge 104/1992 prevede che chiunque, nell’esercizio di attività turistiche o altri pubblici esercizi, discrimini persone con disabilità o handicap è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra 5.000 euro e 10.000 euro. Il Codice del Turismo prevede un sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi normativi, con sanzioni che variano da 1.000 a 20.000 euro a seconda della gravità.
- RESPONSABILITÀ CIVILE: In ambito civilistico è stato riconosciuto che la discriminazione dà luogo al diritto al risarcimento del danno. È stato precisato che la lesione di diritti inviolabili della persona, tutelati a livello costituzionale, comporta il riconoscimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 c.c., anche quando non si configura un reato.
- RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: L’articolo 82 del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico per l’agibilità e il collaudatore sono direttamente responsabili, ognuno per la propria competenza, delle difformità che rendano impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda (da 5164 a 25822 euro) e la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE
L’introduzione dell’articolo 5-bis della Legge 104/1992 ha inserito il concetto di accomodamento ragionevole nell’ordinamento italiano, mutuato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La norma si applica nei casi in cui le disposizioni legislative non garantiscano alle persone con disabilità il godimento effettivo dei diritti. L’accomodamento ragionevole individua “le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”. Nel settore turistico, tale disposizione è rilevante poiché le specificità delle singole situazioni possono richiedere soluzioni personalizzate che vadano oltre gli standard minimi previsti dalla normativa generale. L’accomodamento ragionevole introduce un approccio dinamico e flessibile che consente di adattare le soluzioni alle esigenze specifiche della persona con disabilità, purché ciò non comporti un onere sproporzionato per l’operatore turistico.
LA TUTELA GIURISDIZIONALE
La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni nel settore turistico è regolata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, che prevede un procedimento speciale caratterizzato da celerità e accessibilità. Diverse interpretazioni giurisprudenziali hanno chiarito che la competenza è radicata presso il tribunale del luogo di domicilio del ricorrente, costituendo un foro funzionale ed esclusivo, e che le parti in primo grado hanno la facoltà di stare in giudizio personalmente.
CONCLUSIONI
In conclusione, appare particolarmente significativa una celebre affermazione attribuita a Mahatma Gandhi, che ben sintetizza l’essenza dei principi trattati:
«La misura di ogni società si trova in come essa tratta i suoi membri più vulnerabili.»
Catalina Bargan





