
Introduzione
La scelta di una babysitter per i propri figli rappresenta una questione delicata che assume particolare complessità quando i genitori sono separati o divorziati. In questi contesti, la decisione non può essere presa unilateralmente, ma deve rispettare i principi della responsabilità genitoriale condivisa e dell’interesse superiore del minore, secondo quanto stabilito dalla normativa italiana e dalla giurisprudenza consolidata.
Il quadro normativo di riferimento
Il sistema giuridico italiano, attraverso le modifiche introdotte dalla Legge n. 54 del 2006 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ha posto al centro dell’ordinamento il principio della bigenitorialità e della responsabilità genitoriale condivisa. L’articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” e che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo”.
Parallelamente, l’articolo 316 del Codice civile conferma che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”, prevedendo che “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice”.
La distinzione tra decisioni di maggiore interesse e ordinaria amministrazione
Per comprendere chi debba decidere sulla scelta della babysitter, è fondamentale distinguere tra le decisioni di maggiore interesse e quelle di ordinaria amministrazione. La Cassazione civile, con ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che “le decisioni relative alla vita del minore si distinguono in decisioni di maggior interesse e decisioni di ordinaria amministrazione. Le prime, concernenti l’istruzione, l’educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, devono essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative, in ossequio al principio di bigenitorialità”.
La stessa pronuncia precisa che “per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, attinenti alla gestione della vita quotidiana o di mera attuazione delle decisioni di maggior interesse, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente, attribuendo al genitore collocatario il potere di assumere decisioni autonome di tipo scolastico, sportivo e ricreativo”.
La scelta della babysitter: decisione di maggiore interesse o ordinaria amministrazione?
La qualificazione della scelta della babysitter dipende dalle circostanze concrete del caso. Se si tratta di una figura che avrà un ruolo continuativo e significativo nella vita del minore, con funzioni educative e di cura prolungate nel tempo, tale decisione potrebbe rientrare tra quelle di maggiore interesse, richiedendo pertanto l’accordo di entrambi i genitori.
Diversamente, se la babysitter viene scelta per esigenze occasionali o per brevi periodi, senza un impatto significativo sull’educazione e sulla crescita del minore, la decisione potrebbe essere qualificata come ordinaria amministrazione, consentendo al genitore collocatario di decidere autonomamente, purché il giudice abbia espressamente stabilito tale modalità di esercizio separato della responsabilità genitoriale.
I criteri di valutazione nella scelta
Quando la decisione richiede l’accordo di entrambi i genitori, i criteri di valutazione devono essere orientati esclusivamente all’interesse del minore.
La giurisprudenza ha consolidato alcuni parametri fondamentali che devono guidare tale scelta:
- Competenza professionale ed esperienza
La competenza professionale e l’esperienza della babysitter rappresentano elementi primari di valutazione. È necessario verificare le referenze, la formazione specifica nel settore dell’infanzia, eventuali certificazioni in primo soccorso e la capacità di gestire situazioni di emergenza.
- Idoneità morale e stabilità emotiva
L’idoneità morale e la stabilità emotiva della persona scelta sono altrettanto rilevanti, dovendo garantire un ambiente sereno e sicuro per il minore.
- Compatibilità con le esigenze educative
La compatibilità con le esigenze educative del bambino costituisce un altro aspetto cruciale. La babysitter deve essere in grado di rispettare e implementare le linee educative concordate dai genitori, supportando il percorso di crescita del minore senza interferire con i principi educativi familiari.
Le modalità di risoluzione dei conflitti
Quando i genitori non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta della babysitter, l’articolo 316 del Codice civile prevede che “ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Il giudice, “sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio”.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 26517 del 11 ottobre 2024, ha ribadito che “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le modalità di esercizio è il superiore interesse della prole, dovendo assicurare il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata”.
L’affidamento esclusivo e le sue implicazioni
Nei casi di affidamento esclusivo, la situazione si presenta diversamente. L’articolo 337-quater del Codice civile stabilisce che “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi”, precisando tuttavia che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
La sentenza del Tribunale civile di Bari n. 896 del 22 febbraio 2024 ha chiarito che “anche in regime di affidamento esclusivo, il genitore affidatario è comunque tenuto a consultare l’altro genitore per le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore, conservando quest’ultimo il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli”.
Gli aspetti pratici della gestione quotidiana
Nella pratica quotidiana, è opportuno che i genitori separati o divorziati stabiliscano preventivamente, possibilmente attraverso accordi scritti o disposizioni del giudice, le modalità di gestione delle decisioni relative alla cura dei figli. Questo include la definizione di criteri condivisi per la scelta di figure di supporto come babysitter, tate o altri collaboratori domestici.
È consigliabile prevedere procedure di consultazione reciproca, tempi ragionevoli per l’espressione del consenso o del dissenso motivato, e meccanismi di risoluzione rapida delle controversie. La trasparenza nella comunicazione e la documentazione delle decisioni prese possono prevenire conflitti futuri e garantire la tutela dell’interesse del minore.
La tutela dell’interesse superiore del minore
Il principio cardine che deve guidare ogni decisione è l’interesse superiore del minore, come ribadito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022, secondo cui “il giudice della separazione deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”.
Questo significa che la scelta della babysitter non può essere influenzata da considerazioni di carattere economico, di convenienza personale dei genitori o da dinamiche conflittuali tra gli ex coniugi. Ogni valutazione deve essere orientata esclusivamente al benessere, alla sicurezza e allo sviluppo armonioso del bambino.
Le responsabilità civili e penali
È importante sottolineare che la scelta della babysitter comporta anche profili di responsabilità civile e penale per i genitori. La selezione di una persona inadeguata o priva delle necessarie competenze può configurare una violazione dei doveri genitoriali, con conseguenti responsabilità in caso di danni al minore.
I genitori devono pertanto prestare la massima diligenza nella verifica dei requisiti professionali e morali della persona scelta, richiedendo certificazioni, referenze e, ove necessario, controlli specifici. La responsabilità rimane solidale tra i genitori, indipendentemente da chi abbia materialmente effettuato la scelta, quando questa sia stata concordata o quando rientri nelle competenze del genitore collocatario per decisioni di ordinaria amministrazione.
Raccomandazioni pratiche per i professionisti
Per i professionisti che assistono genitori separati o divorziati, è fondamentale fornire una consulenza completa che tenga conto di tutti gli aspetti giuridici e pratici della questione. È consigliabile:
- Verificare sempre le disposizioni specifiche contenute nei decreti di separazione o divorzio relativamente all’esercizio della responsabilità genitoriale e alla distinzione tra decisioni di maggiore interesse e ordinaria amministrazione.
- Consigliare ai clienti di documentare per iscritto le consultazioni reciproche e gli accordi raggiunti sulla scelta di figure di supporto per la cura dei figli, al fine di prevenire future controversie.
- Suggerire l’inserimento di clausole specifiche negli accordi di separazione che disciplinino preventivamente le modalità di scelta di babysitter e altri collaboratori domestici, stabilendo criteri oggettivi e procedure di consultazione.
- Informare i clienti sui profili di responsabilità civile e penale connessi alla scelta di personale per la cura dei minori, raccomandando la massima diligenza nella selezione e nella verifica dei requisiti.
Conclusioni
La scelta della babysitter per i figli di genitori separati o divorziati rappresenta una questione complessa che richiede un’attenta valutazione del caso concreto alla luce dei principi della responsabilità genitoriale condivisa e dell’interesse superiore del minore. La distinzione tra decisioni di maggiore interesse e ordinaria amministrazione, consolidata dalla giurisprudenza più recente, fornisce un criterio orientativo per determinare se la decisione debba essere presa congiuntamente dai genitori o possa essere assunta autonomamente dal genitore collocatario.
In ogni caso, l’interesse del minore deve rimanere il criterio guida esclusivo, superando ogni considerazione di carattere personale o conflittuale tra i genitori. La collaborazione tra i genitori, anche quando difficile, rappresenta la migliore garanzia per il benessere dei figli e per la prevenzione di controversie giudiziarie che potrebbero risultare dannose per l’equilibrio familiare.
La consulenza legale specializzata si rivela essenziale per navigare questa complessa materia, fornendo ai genitori gli strumenti giuridici e pratici necessari per gestire responsabilmente le decisioni relative alla cura e all’educazione dei propri figli, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, dell’interesse superiore del minore.
Catalina Bargan
Bibliografia
Normativa
Codice Civile
Art. 316 – Responsabilità genitoriale
Art. 317 – Impedimento di uno dei genitori
Art. 320 – Rappresentanza e amministrazione
Art. 321 – Nomina di un curatore speciale
Art. 337-ter – Provvedimenti riguardo ai figli
Art. 337-quater – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Art. 337-quinquies – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
Legge sul divorzio:
Art. 6 L. 898/1970 – Disposizioni sui figli
Codice di procedura civile
Art. 473-bis.7 – Nomina del tutore e del curatore del minore
Art. 473-bis.38 – Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
Giurisprudenza di legittimità
Cassazione Civile – Sezione Prima
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31571/2024 – Distinzione tra decisioni di maggiore interesse e ordinaria amministrazione
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26517/2024 – Criterio dell’interesse superiore del minore
Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7262/2022 – Principi dell’affidamento condiviso e ascolto del minore
C. App. Bari, sent. n. 524/2023 – Conflittualità genitoriale e tutela del minore
Legislazione di riferimento
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176