
ABSTRACT
Il presente articolo vuole evidenziare i principali rischi giuridici legati alla sottoscrizione di contratti online mediante accettazione digitale, analizzando le clausole vessatorie, le carenze informative e le problematiche relative alla tutela dei dati personali. Viene fornito un inquadramento normativo essenziale (Codice del Consumo, D.lgs. 70/2003, GDPR) e indicazioni pratiche per prevenire conseguenze pregiudizievoli, sottolineando l’importanza di una valutazione legale preventiva.
INTRODUZIONE
Nel contesto dell’economia digitale, la conclusione dei contratti per via telematica rappresenta una prassi ormai consolidata, disciplinata da un quadro normativo preciso che riconosce piena validità giuridica agli atti stipulati online. Tuttavia, la semplicità con cui si può formalizzare il consenso tramite un semplice clic espone l’utente – consumatore o professionista – al rischio di aderire inconsapevolmente a clausole potenzialmente vessatorie o comunque pregiudizievoli.
LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO TELEMATICO
Ai sensi dell’art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. La normativa italiana non richiede, salvo eccezioni, una forma particolare per la validità del contratto, il che legittima anche quelli conclusi per via elettronica.
La Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia con il D.lgs. n. 70/2003, stabilisce che il contratto elettronico è pienamente efficace e vincolante. Inoltre, l’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) riconosce validità probatoria ai documenti informatici, anche ai fini contrattuali, purché siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o altro tipo di firma che ne garantisca l’integrità e l’identificabilità del sottoscrittore.
LE CLAUSOLE INSIDIOSE NEI CONTRATTI ONLINE
CLAUSOLE VESSATORIE (ART. 33 E SS. DEL CODICE DEL CONSUMO)
Quando l’utente è un consumatore, ovvero una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta, si applicano le tutele previste dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). In tale ambito, sono considerate vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore. Tali clausole, se non specificamente approvate per iscritto, sono da considerarsi nulle.
Esempi tipici:
- Esclusione o limitazione della responsabilità del professionista;
- Clausole di rinnovo tacito con preavvisi poco chiari;
- Penali sproporzionate in caso di inadempimento;
- Restrizioni eccessive al diritto di recesso.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E TRASPARENZA
(ARTT. 49-51 CODICE DEL CONSUMO)
Il professionista è tenuto a fornire, prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni obbligatorie, tra cui:
- Identità e recapiti del venditore;
- Caratteristiche essenziali del bene o servizio;
- Prezzo totale, comprensivo di imposte e costi accessori;
- Modalità e termini di pagamento, consegna, e recesso.
La mancata comunicazione di tali elementi può rendere il contratto annullabile o comunque aprire la strada a forme di tutela per il consumatore.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)
Con la conclusione del contratto online, l’utente può trovarsi inconsapevolmente a cedere i propri dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione contrattuale, come marketing diretto o profilazione. Tali trattamenti richiedono il consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
COME TUTELARSI: BUONE PRASSI GIURIDICHE
- ESAMINARE INTEGRALMENTE IL CONTENUTO CONTRATTUALE: prima di accettare qualsivoglia contratto online, è opportuno leggere attentamente tutte le condizioni generali di contratto, incluse le note a piè pagina e gli eventuali allegati.
- VERIFICARE LA CHIAREZZA DELLE CLAUSOLE: un contratto redatto in termini ambigui o tecnici può essere impugnabile per difetto di informazione o vizi del consenso. La trasparenza è un obbligo giuridico, non solo una buona prassi.
- ACCERTARSI DELLA CORRETTEZZA DELL’INFORMATIVA PRIVACY: l’utente ha diritto di sapere con precisione quali dati vengono raccolti, per quali finalità e per quanto tempo saranno conservati, nonché di esercitare i propri diritti ex artt. 15-22 del GDPR.
- RICHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE PREVENTIVA: in presenza di contratti complessi, economicamente rilevanti o redatti in lingua straniera, è fortemente consigliabile rivolgersi a un avvocato per un’analisi preventiva. L’intervento professionale può evitare contenziosi futuri o condizioni contrattuali penalizzanti.
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO NEL CONTESTO DIGITALE:
IL RUOLO DEL CONSENSO
Nel diritto civile italiano, la conclusione di un contratto richiede l’incontro tra proposta e accettazione, ai sensi dell’art. 1326 c.c. In ambito digitale, tale dinamica si realizza attraverso strumenti informatici che sostituiscono il tradizionale scambio cartaceo con procedure semplificate, spesso ridotte a un singolo clic su un pulsante recante la dicitura “Accetto”, “Conferma” o simili.
La giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto che tale manifestazione digitale del consenso, se libera, consapevole e inequivoca, è pienamente idonea a perfezionare un vincolo contrattuale. In particolare, il contratto così concluso rientra nella categoria dei cosiddetti “click-wrap agreements”, ossia contratti in cui l’utente, prima di proseguire, è tenuto ad accettare esplicitamente le condizioni generali mediante un’azione positiva (clic o spunta).
Diverso è il caso dei “browse-wrap agreements”, in cui le condizioni contrattuali sono semplicemente accessibili tramite link, ma non espressamente accettate: in questi casi, la validità dell’accordo dipende dalla dimostrabilità della consapevolezza dell’utente in merito al contenuto contrattuale, spesso contestata nei contenziosi.
Il quadro normativo di riferimento è composto, oltre che dal Codice Civile, dal D.lgs. 70/2003, che disciplina il commercio elettronico e impone al prestatore del servizio di rendere accessibili, in modo chiaro e comprensibile, tutte le condizioni applicabili prima della conclusione del contratto (artt. 12-13). La Direttiva 2011/83/UE, recepita nel Codice del Consumo, rafforza tali obblighi, soprattutto in favore del consumatore.
In assenza di forma scritta, la validità del contratto non viene inficiata, tranne nei casi in cui la legge la richieda espressamente (es. contratti immobiliari). Tuttavia, affinché il contratto online abbia anche efficacia probatoria piena, è consigliabile l’adozione di firme elettroniche avanzate o qualificate, come previsto dagli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005).
IL DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI ONLINE
Il diritto di recesso rappresenta uno degli strumenti principali di tutela del consumatore nei contratti a distanza, compresi quelli conclusi online. Esso consente al consumatore di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, senza necessità di fornire motivazione e senza costi aggiuntivi, salvo le eccezioni previste dalla legge. La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), così come modificati dal recepimento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
In linea generale, il consumatore dispone di un termine di 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto (per i servizi) o dalla ricezione del bene (per i contratti di compravendita) per esercitare il diritto di recesso. L’esercizio del diritto può avvenire con qualsiasi dichiarazione esplicita, anche via email, purché idonea a manifestare la volontà di recedere. Tuttavia, il professionista ha l’obbligo di fornire un modulo tipo di recesso, il cui utilizzo, seppur non obbligatorio, semplifica la procedura e rafforza la posizione dell’utente.
La legge prevede anche l’obbligo, in capo al professionista, di informare il consumatore dell’esistenza, delle condizioni, dei termini e delle modalità per esercitare il diritto di recesso. In caso di omessa informazione, il termine per recedere si estende fino a 12 mesi dal termine ordinario (art. 53 Cod. Cons.). Questo evidenzia la funzione anche “sanzionatoria” della norma nei confronti del professionista inadempiente.
Non mancano tuttavia delle eccezioni rilevanti al diritto di recesso, elencate all’art. 59 del Codice del Consumo.
Tra le più frequenti si segnalano:
- La fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati;
- La fornitura di contenuti digitali mediante download, quando l’esecuzione è iniziata con il consenso espresso del consumatore e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso;
- I contratti per servizi completamente eseguiti prima della scadenza del termine di recesso, purché l’esecuzione sia iniziata con l’accordo espresso del consumatore.
Infine, è importante sottolineare che, in caso di valido esercizio del diritto di recesso, il professionista è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti, compresi eventuali costi di consegna, entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il rimborso deve avvenire utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, salvo diverso accordo.
In sintesi, il diritto di recesso nei contratti online costituisce una tutela fondamentale per il consumatore, ma per essere effettivo richiede una corretta informazione precontrattuale e una scrupolosa osservanza delle procedure previste dalla normativa. Per i professionisti, la conformità a tali obblighi è essenziale per garantire la validità del contratto e prevenire contenziosi.
CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI – MINOR TUTELA, MAGGIOR CAUTELA
Nel panorama normativo nazionale e unionale, una distinzione fondamentale viene tracciata tra i contratti conclusi tra professionista e consumatore e quelli stipulati tra professionisti o imprese. Mentre nel primo caso si applicano le tutele previste dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), i contratti tra operatori economici rientrano nella disciplina generale del Codice Civile, con un approccio improntato all’autonomia contrattuale e alla parità tra le parti.
In questo contesto, il principio del “giusto equilibrio contrattuale” è lasciato alla libera contrattazione, con una conseguente attenuazione delle garanzie di legge: non trova, ad esempio, applicazione il divieto di clausole vessatorie previsto per i consumatori (art. 33 Cod. Cons.), né il diritto di recesso standardizzato. Ogni clausola è, dunque, potenzialmente valida, salvo i limiti generali dell’ordinamento (nullità per illiceità dell’oggetto, abuso del diritto, violazione di norme imperative, ecc.).
Tale assetto normativo impone alle imprese e ai professionisti una maggiore diligenza nella fase precontrattuale. La mancata lettura o comprensione di una clausola non costituisce, di per sé, causa di nullità o annullamento. Inoltre, eventuali squilibri contrattuali non possono essere contestati sulla base di criteri di protezione, ma solo in presenza di vizi della volontà (errore, dolo, violenza) o di comportamenti lesivi del dovere di buona fede ex art. 1337 c.c.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall’uso di moduli o condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una parte (generalmente quella contrattualmente più forte), alle quali l’altra parte aderisce senza possibilità di negoziazione. In tali casi, l’unica forma di tutela percorribile risiede in una attenta attività di due diligence preventiva, finalizzata a valutare l’equilibrio delle obbligazioni e i rischi derivanti dall’adesione.
Inoltre, nei rapporti B2B, la prassi di rimandare a termini e condizioni presenti su siti web – spesso con richiami generici – può sollevare problematiche circa l’effettiva conoscibilità delle clausole stesse. Affinché abbiano efficacia vincolante, esse devono essere portate a conoscenza dell’altra parte prima della conclusione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 1, c.c.
In conclusione, mentre i contratti online tra professionisti godono di maggiore libertà contrattuale, ciò comporta anche una necessità rafforzata di cautela: leggere, comprendere, negoziare – ove possibile – e, in caso di dubbio, ricorrere a un’assistenza legale qualificata rappresentano passaggi essenziali per evitare obbligazioni eccessivamente gravose o squilibri contrattuali difficilmente rimediabili in un secondo momento.
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E INFORMAZIONI FUORVIANTI
La fase che precede la conclusione di un contratto — anche quando avviene per via telematica — è giuridicamente rilevante e può dare luogo a responsabilità qualora una delle parti violi i doveri di correttezza e buona fede. Tali obblighi, di matrice generale, trovano fondamento nell’art. 1337 del Codice Civile, secondo cui “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Nel contesto digitale, la responsabilità precontrattuale assume un rilievo particolare, soprattutto per quanto riguarda la correttezza delle informazioni rese all’utente. In molteplici casi, infatti, l’utente è indotto a concludere un contratto in forza di rappresentazioni errate, incomplete o volutamente ambigue su aspetti essenziali del servizio o del prodotto offerto: costi totali, durata del contratto, termini di recesso, funzionalità incluse, limitazioni d’uso, ecc.
Quando tali informazioni sono determinanti per la formazione del consenso e risultano poi inesatte o occultano elementi sfavorevoli, si configura una violazione dell’obbligo di trasparenza e correttezza, che può comportare:
- Annullabilità del contratto per vizi del consenso (errore essenziale o dolo, ex artt. 1427-1439 c.c.);
- Obbligo risarcitorio per responsabilità precontrattuale, anche in assenza di contratto concluso, qualora la parte lesa abbia subito un danno per aver confidato in trattative condotte in modo scorretto.
Nel caso specifico dei contratti online, la responsabilità può derivare, ad esempio, da:
- Omissione o scarsa visibilità di costi accessori (es. rinnovi automatici, spese di recesso, canoni occulti);
- Ambiguità nelle condizioni generali pubblicate sul sito web;
- Utilizzo di messaggi promozionali ingannevoli, in violazione anche della normativa sulla pubblicità (art. 21 del D.lgs. 206/2005 e Codice del Consumo).
Va inoltre evidenziato che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità precontrattuale non si esclude per il solo fatto che la trattativa avvenga per via automatizzata: anche nelle interazioni digitali, il fornitore ha il dovere di mettere l’utente nella condizione di comprendere esattamente la natura e le conseguenze dell’accordo che sta per sottoscrivere.
CONCLUSIONE
In conclusione, una celebre citazione che rispecchia a fondo l’essenza del presente articolo:
“Il consenso informato è la massima espressione della libertà dell’individuo.”
- Stefano Rodotà
Catalina Bargan
BIBLIOGRAFIA
- Art. 1326 – formazione del contratto (proposta e accettazione);
- Art. 1341 – condizioni generali di contratto;
- Art. 1337 – responsabilità precontrattuale (buona fede);
- Artt. 1427-1439 – vizi del consenso (errore, dolo, violenza);
- Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206);
- Direttiva 2011/83/UE sul contratto a distanza;
- D.lgs. 70/2003 (attuazione della Direttiva e-commerce 2000/31/CE);
- Clausole vessatorie – AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
- Pratiche commerciali scorrette – art. 20 ss. Cod. Consumo