
Introduzione
Il conflitto di interessi degli amministratori rappresenta una delle questioni più delicate e complesse del diritto societario italiano, costituendo un punto di equilibrio fondamentale tra l’autonomia gestionale degli organi amministrativi e la tutela degli interessi sociali e dei soci di minoranza. La disciplina normativa, articolata attraverso diverse disposizioni del Codice Civile e integrata da un ricco patrimonio giurisprudenziale, richiede un’analisi approfondita per comprenderne appieno le implicazioni pratiche e le conseguenze giuridiche.
Il fondamento normativo della disciplina
La regolamentazione del conflitto di interessi degli amministratori trova la sua base normativa principale nell’articolo 2391 del Codice civile, che stabilisce gli obblighi informativi e procedurali per le società per azioni. Secondo questa disposizione, l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. Nel caso di amministratore delegato, la norma impone inoltre l’astensione dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
Per le società a responsabilità limitata, la disciplina è contenuta nell’articolo 2475-ter del Codice civile, che prevede due distinte fattispecie: l’annullabilità dei contratti conclusi dagli amministratori con rappresentanza in conflitto di interessi con la società e l’impugnabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione assunte con il voto determinante dell’amministratore in conflitto.
La rilevanza penale del conflitto di interessi emerge dall’articolo 2629-bis del Codice civile, che punisce con la reclusione da uno a tre anni l’amministratore di società quotate o sottoposte a vigilanza che viola gli obblighi informativi previsti dall’articolo 2391, qualora dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.
La nozione di conflitto di interessi: evoluzione giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato la nozione di conflitto di interessi, superando interpretazioni eccessivamente formalistiche per approdare a una valutazione sostanziale del fenomeno. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 5548 del 3 marzo 2025, il conflitto di interessi non può essere fatto discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle società contraenti, ma deve essere accertato in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità tra gli interessi della società danneggiata e quelli dell’amministratore o dell’altra società da lui rappresentata.
Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 5108 del 27 febbraio 2025, che ha precisato come l’accertamento del conflitto debba essere effettuato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro.
La valutazione del conflitto richiede quindi un’analisi caso per caso, considerando le specifiche circostanze dell’operazione e gli interessi effettivamente in gioco. Non è sufficiente una valutazione meramente teorica o basata su presunzioni, ma occorre dimostrare l’esistenza di un rapporto di incompatibilità tale che il vantaggio dell’amministratore comporti necessariamente un pregiudizio per la società.
Le diverse tipologie di conflitto
La disciplina del conflitto di interessi si articola in diverse fattispecie, ciascuna caratterizzata da specifici presupposti e conseguenze giuridiche. La distinzione fondamentale, evidenziata dalla giurisprudenza più recente, riguarda il momento in cui il conflitto si manifesta: durante l’esercizio del potere deliberativo o in fase di esercizio del potere rappresentativo.
Nel primo caso, disciplinato dall’articolo 2391 del Codice civile per le società per azioni, il conflitto emerge in sede di deliberazione consiliare, richiedendo l’adempimento degli obblighi informativi e, per l’amministratore delegato, l’astensione dal compimento dell’operazione. La deliberazione deve essere adeguatamente motivata nelle ragioni e nella convenienza per la società dell’operazione.
Nel secondo caso, il conflitto si manifesta al momento della conclusione del contratto, trovando applicazione la disciplina generale della rappresentanza di cui agli articoli 1394 e 1395 del Codice civile. Come precisato dal Tribunale di Siena con sentenza n. 620 del 27 agosto 2024, quando l’amministratore unico conclude un contratto con sé stesso in proprio ovvero come rappresentante di un’altra parte, si applica l’articolo 1395 del Codice civile, che prevede una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile soltanto attraverso l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato ovvero la predeterminazione degli elementi negoziali.
Il conflitto nelle operazioni infragruppo
Una particolare complessità presenta il conflitto di interessi nelle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo. La giurisprudenza ha chiarito che l’identità degli assetti proprietari non è di per sé sufficiente ad escludere il conflitto, dovendo essere dimostrata anche l’unitarietà o il coordinamento del progetto imprenditoriale attraverso l’esame dei rispettivi oggetti sociali.
La Cassazione civile con ordinanza n. 5540 del 3 marzo 2025 ha precisato che nelle operazioni infragruppo, l’identità degli assetti proprietari non è di per sé sufficiente ad escludere il conflitto, dovendo verificarsi anche l’esistenza di progetti imprenditoriali unitari o coordinati tra le società coinvolte. Il cosiddetto vantaggio compensativo, pur presupponendo l’esistenza di un gruppo, richiede la realizzazione di benefici effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo e idonei a compensare efficacemente, in un tempo ragionevole, gli effetti negativi immediati dell’operazione.
Questo orientamento riflette la necessità di superare una valutazione meramente formale dell’appartenenza al gruppo per concentrarsi sulla sostanza economica delle operazioni e sui loro effetti concreti sui patrimoni delle società coinvolte.
Le conseguenze giuridiche del conflitto
Le conseguenze del conflitto di interessi variano in funzione della tipologia societaria e delle modalità attraverso cui il conflitto si manifesta. Per le società per azioni, l’articolo 2391 del Codice civile prevede che le deliberazioni assunte in violazione degli obblighi informativi o con il voto determinante dell’amministratore interessato possano essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data, qualora possano recare danno alla società.
Per le società a responsabilità limitata, l’articolo 2475-ter stabilisce che i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto possono essere impugnate entro novanta giorni, qualora cagionino un danno patrimoniale.
La responsabilità dell’amministratore per i danni derivanti dal conflitto di interessi è disciplinata dall’articolo 2392 del Codice civile per le società per azioni e dall’articolo 2476 per le società a responsabilità limitata. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, con la possibilità di liberarsi dalla responsabilità dimostrando di essere esenti da colpa e di aver fatto constare del proprio dissenso.
La tutela dei terzi e la buona fede
Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda la tutela dei terzi che abbiano contrattato con la società in presenza di conflitto di interessi dell’amministratore. Il legislatore ha previsto specifiche salvaguardie per proteggere i soggetti che abbiano fatto affidamento sulla regolarità dell’operazione.
L’articolo 2391 del Codice civile stabilisce che sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione, mentre l’articolo 2475-ter prevede che i contratti possano essere annullati solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente.
La valutazione della buona fede del terzo richiede un’analisi delle circostanze concrete del caso, considerando gli elementi di conoscibilità del conflitto e il grado di diligenza esigibile dal contraente. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente una conoscenza meramente astratta della possibilità di conflitto, ma occorre la conoscenza o la riconoscibilità delle specifiche circostanze che determinano l’incompatibilità di interessi.
Gli obblighi di trasparenza e informazione
La disciplina del conflitto di interessi si fonda su rigorosi obblighi di trasparenza e informazione, finalizzati a consentire agli organi sociali di valutare la convenienza dell’operazione e di adottare le necessarie misure di tutela. L’articolo 2391 del Codice civile richiede all’amministratore di dare notizia del proprio interesse, precisandone natura, termini, origine e portata.
L’adempimento di tali obblighi non si limita a una mera comunicazione formale, ma richiede una disclosure completa e sostanziale che consenta una valutazione informata dell’operazione. La deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione, dimostrando che l’interesse sociale è stato adeguatamente considerato e tutelato.
La violazione degli obblighi informativi comporta non solo le conseguenze civilistiche previste dall’articolo 2391, ma può configurare anche la fattispecie penale di cui all’articolo 2629-bis per le società quotate o sottoposte a vigilanza.
Il conflitto di interessi nelle assemblee
Il conflitto di interessi può manifestarsi anche in sede assembleare, quando il socio si trovi in una situazione di incompatibilità tra il proprio interesse personale e quello sociale. L’articolo 2373 del Codice civile prevede che la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano un interesse in conflitto con quello della società sia impugnabile qualora possa recarle danno.
La Cassazione civile con ordinanza n. 10889 del 23 aprile 2024 ha precisato che la delibera di quantificazione del compenso all’amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell’amministratore stesso che abbia partecipato all’assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all’interesse sociale.
Le specificità delle società quotate
Le società quotate sono soggette a una disciplina più rigorosa in materia di conflitto di interessi, in considerazione della maggiore rilevanza pubblica e della necessità di tutelare gli investitori. L’articolo 2629-bis del Codice civile prevede sanzioni penali specifiche per la violazione degli obblighi informativi, mentre l’articolo 2638 stabilisce pene raddoppiate per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza.
La disciplina delle operazioni con parti correlate, introdotta dalla Consob, rappresenta un ulteriore strumento di tutela specificamente rivolto alle società quotate, prevedendo procedure di approvazione rafforzate e obblighi di disclosure particolarmente stringenti.
La responsabilità civile e penale
Il conflitto di interessi può dar luogo a diverse forme di responsabilità dell’amministratore. Sul piano civile, la responsabilità è disciplinata dagli articoli 2392 e 2476 del Codice civile, che prevedono la solidarietà tra gli amministratori per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri legali e statutari.
La responsabilità può essere fatta valere dalla società, dai soci in via sostitutiva e dai creditori sociali quando il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6211 del 4 ottobre 2024 ha chiarito che il conflitto di interessi rilevante ai fini della responsabilità deve essere accertato in concreto e non può essere desunto genericamente dalla mera esistenza di rapporti di parentela tra l’amministratore e il soggetto beneficiario dell’atto gestorio.
Sul piano penale, oltre alle fattispecie specifiche degli articoli 2629-bis e 2638, il conflitto di interessi può integrare altre figure criminose, quali l’infedeltà patrimoniale o l’appropriazione indebita, quando si traduca in un’appropriazione di beni o opportunità sociali.
Le procedure di controllo e prevenzione
La prevenzione del conflitto di interessi richiede l’implementazione di adeguate procedure di controllo interno e di governance aziendale. Gli organi di controllo, collegio sindacale o revisore legale, svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle operazioni potenzialmente conflittuali e nella verifica dell’adempimento degli obblighi informativi.
L’adozione di codici etici e di condotta, la definizione di procedure per l’identificazione e la gestione dei conflitti, la formazione degli amministratori sui loro doveri fiduciari rappresentano strumenti essenziali per una governance efficace e per la prevenzione di situazioni di conflitto.
Le operazioni straordinarie e il conflitto di interessi
Particolare attenzione merita il conflitto di interessi nelle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, aumenti di capitale e trasformazioni. In questi casi, la complessità dell’operazione e la rilevanza degli interessi in gioco richiedono un’analisi particolarmente approfondita delle situazioni di potenziale conflitto.
L’articolo 2475 del Codice civile riserva espressamente agli amministratori la redazione dei progetti di fusione o scissione, evidenziando il ruolo centrale dell’organo amministrativo in queste operazioni e la conseguente necessità di una particolare attenzione ai profili di conflitto.
La tutela delle minoranze
Il conflitto di interessi degli amministratori assume particolare rilevanza nella tutela dei soci di minoranza, che potrebbero subire pregiudizi dalle decisioni assunte in situazioni di conflitto. Gli strumenti di tutela includono il diritto di impugnazione delle deliberazioni, l’azione sociale di responsabilità e, nei casi più gravi, la denuncia al tribunale prevista dall’articolo 2409 del Codice civile.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato le possibilità di tutela delle minoranze, riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni societarie e la possibilità di contestare le operazioni compiute in conflitto di interessi anche attraverso l’eccezione di annullabilità nei rapporti con i terzi.
Prospettive future e sviluppi normativi
L’evoluzione del diritto societario e le crescenti esigenze di trasparenza e accountability stanno portando a un progressivo rafforzamento della disciplina del conflitto di interessi. Le direttive europee in materia di diritto societario e le raccomandazioni degli organismi internazionali spingono verso una maggiore armonizzazione delle regole e un innalzamento degli standard di governance.
L’introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di controllo automatizzati offre opportunità per migliorare l’identificazione e la gestione dei conflitti, mentre l’evoluzione della giurisprudenza continua a precisare i contorni della disciplina e ad adattarla alle nuove esigenze del mercato.
Conclusioni
In conclusione, riportiamo una celebre citazione di Lord Acton, storico e politico britannico, che rispecchia analogicamente l’essenza della disciplina del conflitto di interessi nel diritto societario:
“Il potere tende a corrompere, e il potere assoluto corrompe assolutamente.”
Catalina Bargan
Bibliografia
Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
- Art. 1394 – Conflitto d’interessi
- Art. 1395 – Contratto con sé stesso
- Art. 2373 – Conflitto d’interessi
- Art. 2391 – Interessi degli amministratori
- Art. 2392 – Responsabilità verso la società
- Art. 2409 – Denunzia al tribunale
- Art. 2475 – Amministrazione della società
- Art. 2475-ter – Conflitto di interessi
- Art. 2476 – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2629-bis – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi
- Art. 2638 – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Giurisprudenza di legittimità
Cassazione Civile – Sezione Prima:
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5548 del 3 marzo 2025 – Conflitto di interessi nelle società di capitali e annullabilità dei contratti
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5108 del 27 febbraio 2025 – Conflitto di interessi e accertamento in concreto
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5540 del 3 marzo 2025 – Operazioni infragruppo e vantaggio compensativo
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5545 del 3 marzo 2025 – Eccezione di annullabilità e poteri dell’organo concorsuale
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10889 del 23 aprile 2024 – Delibera di quantificazione compenso amministratore
- Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7279 del 13 marzo 2023 – Responsabilità amministratori e valutazione ex ante
Giurisprudenza di merito
Tribunali Civili:
- Trib. Siena, sent. n. 620 del 27 agosto 2024 – Amministratore unico e disciplina della rappresentanza
- Trib. Roma, sent. n. 15549 del 14 ottobre 2024 – Conflitto di interessi nelle s.r.l. e elementi costitutivi
- Trib. Genova, sent. n. 3219 del 7 dicembre 2024 – Divieto di voto dell’amministratore nelle deliberazioni sulla propria responsabilità
Corti d’Appello:
- Corte App. Roma, sent. n. 6211 del 4 ottobre 2024 – Responsabilità amministratori e accertamento in concreto del conflitto