
L’articolo esamina la disciplina italiana relativa ai diritti dei nonni, con particolare riferimento all’articolo 317-bis del Codice civile. L’analisi si concentra su tre aspetti principali: gli effetti dei conflitti familiari, il rifiuto del minore e l’estensione del diritto ai cosiddetti “nonni sociali”.
NOTA METODOLOGICA
Le informazioni fornite hanno esclusiva finalità divulgativa e non costituiscono indicazioni operative o parere professionale siccome ogni situazione richiede una valutazione specifica da parte di professionisti qualificati.
INTRODUZIONE
Il legame tra nonni e nipoti costituisce una relazione familiare di rilevante valore affettivo e formativo. L’ordinamento italiano riconosce l’importanza di tali rapporti attraverso specifiche norme di tutela, che tuttavia presentano profili complessi e richiedono un approfondimento sistematico.
IL FONDAMENTO NORMATIVO DEI DIRITTI DEI NONNI
La disciplina dei rapporti tra nonni e nipoti trova il suo riferimento principale nell’articolo 317-bis del Codice civile, introdotto con la riforma della filiazione del 2012. La norma riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e consente loro di rivolgersi al giudice competente qualora tale diritto venga ostacolato, affinché siano adottati provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Il quadro normativo si collega ai principi costituzionali contenuti negli articoli 2 e 30 della Costituzione, che tutelano i diritti inviolabili della persona e il ruolo educativo dei genitori, estendendo per analogia la rilevanza dei rapporti intergenerazionali.
A ciò si affianca l’articolo 315-bis del Codice civile, che riconosce al minore il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, configurando una tutela reciproca tra ascendenti e discendenti.
LA NATURA NON ASSOLUTA DEL DIRITTO
L’interpretazione giuridica più recente ha chiarito che il diritto degli ascendenti non ha carattere assoluto. La sua attuazione è sempre subordinata alla verifica dell’interesse superiore del minore, che rappresenta il criterio guida dell’intera disciplina.
Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’interesse del minore deve essere valutato in relazione al suo equilibrio psicofisico e al contributo che la relazione con i nonni può apportare al suo percorso educativo e formativo.
Il requisito del rapporto “significativo” implica l’esistenza di una relazione positiva e spontanea, non imposta, che risulti gratificante per il minore.
I CONFLITTI TRA NONNI E GENITORI: UN OSTACOLO SUPERABILE?
L’esistenza di conflitti tra nonni e genitori non costituisce, di per sé, un impedimento al riconoscimento del diritto di frequentazione. L’orientamento interpretativo attualmente prevalente considera tali contrasti come elementi non automaticamente ostativi.
Tuttavia, quando la conflittualità raggiunge livelli tali da compromettere la serenità del minore, essa può incidere negativamente sulla possibilità di mantenere rapporti regolari. In tali situazioni, il giudice può ritenere non opportuno disporre la frequentazione, qualora questa risulti potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore.
La valutazione è sempre effettuata caso per caso, considerando l’intensità del conflitto e le sue ricadute concrete. L’obiettivo non è far prevalere una posizione sull’altra, ma individuare modalità di collaborazione che rispettino i ruoli educativi e garantiscano l’interesse del minore.
IL RIFIUTO DEL MINORE: QUANDO LA VOLONTÀ DEL BAMBINO PREVALE
Il rifiuto del minore rappresenta un elemento di particolare rilievo. L’ordinamento attribuisce grande importanza all’ascolto del minore, come previsto dall’articolo 315-bis del Codice civile, che riconosce tale diritto ai minori che abbiano compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se dotati di capacità di discernimento.
L’elaborazione giurisprudenziale ha affermato che non è possibile imporre una frequentazione contro la volontà di un minore capace di discernimento. La volontà espressa dal minore deve essere attentamente valutata, distinguendo tra rifiuti autonomi e rifiuti influenzati da dinamiche familiari.
In presenza di un rifiuto, il giudice è chiamato a individuare strumenti che favoriscano la spontaneità dei rapporti, evitando imposizioni che potrebbero risultare dannose. L’ascolto del minore è un passaggio necessario, salvo che risulti contrario al suo interesse, circostanza che richiede una motivazione specifica.
L’ESTENSIONE SOGGETTIVA: NON SOLO I NONNI BIOLOGICI
L’interpretazione evolutiva dell’articolo 317-bis ha portato a riconoscere che il diritto di mantenere rapporti significativi non riguarda esclusivamente i nonni biologici. È stato infatti affermato che tale diritto può estendersi anche a persone che, pur non essendo legate al minore da un rapporto di parentela in linea retta, abbiano instaurato con lui una relazione affettiva stabile e benefica, come il coniuge o il convivente del nonno biologico.
Questa lettura si fonda sui principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione italiana, valorizzando il ruolo delle relazioni affettive significative nella crescita del minore.
I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Nel decidere sui rapporti tra nonni e nipoti, il giudice deve verificare se la frequentazione risponda effettivamente all’interesse del minore e al suo equilibrio psicofisico. Non è sufficiente accertare l’assenza di pregiudizio: è necessario individuare un vantaggio concreto derivante dalla partecipazione degli ascendenti al percorso educativo del minore.
Gli strumenti istruttori utilizzabili includono consulenze tecniche, relazioni dei servizi sociali, ascolto del minore e ogni altro elemento utile. Il rifiuto ingiustificato dell’ascendente di collaborare agli accertamenti può essere valutato come elemento rilevante ai fini della decisione.
GLI ASPETTI PROCEDURALI
L’articolo 317-bis prevede che l’ascendente possa rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore, con applicazione delle norme procedurali previste dall’articolo 336 del Codice civile.
È stato chiarito che gli ascendenti non possono intervenire nei procedimenti di separazione o divorzio tra i genitori, dovendo proporre un’azione autonoma. Tale distinzione deriva dalla diversità delle parti e degli interessi coinvolti, evitando di introdurre ulteriori elementi di conflittualità nei giudizi tra coniugi.
LA DURATA E LA MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI
I provvedimenti adottati in materia di rapporti tra nonni e nipoti hanno efficacia stabile finché non intervengano fatti nuovi che ne giustifichino la modifica. Si tratta di decisioni che producono effetti duraturi, ma che possono essere riviste qualora sopravvengano circostanze rilevanti.
LE MODALITÀ CONCRETE DI FREQUENTAZIONE
La definizione delle modalità di frequentazione è rimessa alla valutazione del giudice, che deve considerare l’età del minore, le sue esigenze educative e le caratteristiche della relazione con gli ascendenti.
Le soluzioni possono variare da incontri periodici a momenti più prolungati, fino a periodi di vacanza. In presenza di criticità, possono essere disposti incontri protetti presso strutture specializzate o con la presenza di operatori.
CONCLUSIONE
In conclusione, si riporta una celebre citazione della scrittrice Anna Maria Ortese, che fa riflettere sull’essenza di questo articolo:
“Non si eredita il diritto a essere ascoltati, lo si costruisce nel bene che si semina.”
Catalina Bargan
BIBLIOGRAFIA
- Art. 317-bis del Codice civile – Rapporti con gli ascendenti
- Art. 315-bis del Codice civile – Diritti e doveri del figlio
- Art. 336 del Codice civile – Legittimazione ad agire
- Art. 337-ter del Codice civile – Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 473-bis.4 del Codice di procedura civile – Ascolto del minore
- Art. 2 della Costituzione – Diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 30 della Costituzione – Doveri e diritti dei genitori




