
ABSTRACT
Il presente contributo ricostruisce le “Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia” adottate dal CSM con delibera dell’8 ottobre 2025 (Pratica n. 118/VV/2024), un atto che segna un passaggio di rilievo: per la prima volta un organo di autogoverno della magistratura definisce, in modo strutturato, quando e come l’intelligenza artificiale può entrare negli uffici giudiziari. L’analisi colloca la delibera nel percorso di digitalizzazione della giustizia e nel quadro normativo europeo e nazionale, con attenzione alle ricadute concrete per avvocati, imprese e parti processuali.
NOTA METODOLOGICA
Le informazioni fornite hanno esclusiva finalità divulgativa e non costituiscono indicazioni operative o parere professionale siccome ogni situazione richiede una valutazione specifica da parte di professionisti qualificati.
IL CONTESTO: UNA GIUSTIZIA GIÀ DIGITALE
Le raccomandazioni non nascono nel vuoto. La transizione telematica del processo è in corso da anni: il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 ha dettato le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione telematica degli atti del procedimento penale, avviando il processo penale telematico; il successivo D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 ne ha modificato l’impianto, delineando una transizione graduale verso l’obbligatorietà del deposito telematico negli uffici penali. L’intelligenza artificiale rappresenta però un salto qualitativo rispetto agli applicativi tradizionali: come osserva la stessa delibera, i sistemi generativi non si limitano a eseguire comandi, ma producono sintesi, suggerimenti e correlazioni che affiancano il ragionamento umano e, se non governati, possono condizionarlo.
IL QUADRO NORMATIVO: AI ACT E LEGGE ITALIANA
Il perno della disciplina è il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (c.d. AI Act), che, in continuità con la Carta etica europea sull’uso dell’IA nei sistemi giudiziari adottata dalla CEPEJ nel dicembre 2018, qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un caso concreto. Per tali sistemi il regolamento impone ai fornitori requisiti stringenti (artt. 8-15): gestione dei rischi, qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica, tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza e cybersicurezza. È prevista una valutazione di conformità con marcatura CE e l’iscrizione in un’apposita banca dati europea (art. 71 del regolamento); la piena applicazione del regime per la giustizia è fissata ad agosto 2026.
Sul versante interno, la L. 23 settembre 2025, n. 132 (G.U. n. 223 del 25 settembre 2025) costituisce il primo quadro normativo organico italiano sull’intelligenza artificiale. L’art. 15 riserva al magistrato “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” e affida al Ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie. Merita attenzione, per i professionisti, anche l’art. 13 della medesima legge, che consente l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali solo come strumento di supporto, ferma la prevalenza del lavoro intellettuale umano.
COSA AMMETTE, IN CONCRETO, LA DELIBERA
Il Consiglio traccia una linea netta. Fino all’operatività delle regole europee è escluso l’utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell’attività giudiziaria in senso stretto: gli strumenti generativi disponibili online, privi di certificazione, non garantiscono i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio.
Resta invece ammesso, in modalità tracciata, sicura, con revisione umana e tramite gli applicativi del “dominio giustizia”, l’impiego per attività riconducibili alla deroga dell’art. 6, par. 3, dell’AI Act, che sottrae al regime dell’alto rischio i compiti meramente procedurali o preparatori privi di incidenza sostanziale sulla decisione. La delibera ne offre un’elencazione, dichiaratamente non esaustiva: ricerche dottrinali e costruzione di stringhe di ricerca, sintesi e classificazione di provvedimenti ostensibili, report statistici sull’andamento dell’ufficio, bozze standardizzate per gli affari seriali a bassa complessità, controllo di documentazione contabile anonimizzata, comparazione di prassi organizzative tra uffici, generazione di presentazioni, tabelle e grafici, revisione linguistica dei testi, catalogazione dei quesiti ai consulenti tecnici, predisposizione dei calendari d’udienza e traduzioni preliminari, sempre soggette a verifica umana.
Una riflessione specifica è dedicata alla ricerca giurisprudenziale assistita, terreno particolarmente delicato: l’ausilio tecnico nella consultazione delle banche dati è ammesso, ma i sistemi progettati per selezionare automaticamente il precedente “più rilevante”, suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o generare schemi motivazionali escono dal perimetro della deroga, perché incidono sulla formazione del convincimento del giudice. La delibera esclude inoltre che tecniche di retrieval augmented generation sugli archivi della giustizia possano tradursi in forme di profilazione dell’attività dei singoli magistrati.
RISCHI E CAUTELE OPERATIVE
La delibera dedica ampio spazio ai limiti strutturali della tecnologia: gli output dei sistemi generativi sono probabilistici, non deterministici, e possono contenere “allucinazioni” (contenuti privi di riscontro nella realtà), risposte compiacenti e bias derivanti dai dati di addestramento; i dati immessi possono essere trasmessi a fornitori terzi, anche su server extra UE, con rischio di riutilizzo e profilazione.
Ne discendono cautele precise: divieto di immettere dati sensibili, riservati o coperti da segreto investigativo, anche in forma indiretta; attenzione al rischio di reidentificazione dei dati pur anonimizzati; verifica umana di accuratezza, completezza e pertinenza di ogni output, con replicabilità delle conclusioni su fonti ufficiali; responsabilità individuale del magistrato, a partire dall’obbligo formativo. Nelle more, il Consiglio valorizza le sperimentazioni controllate in ambiente protetto, previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati, già avviate in alcuni uffici giudiziari, e auspica la realizzazione di un sistema di IA interno al sistema giustizia.
AUTOGOVERNO E SOVRANITÀ DEI DATI: IL NODO ISTITUZIONALE
La delibera va letta insieme al parere reso dal plenum del CSM nel settembre 2025 sul disegno di legge poi divenuto L. 132/2025. Il Consiglio ha segnalato l’assenza di un ruolo dell’organo di autogoverno nella governance dell’IA giudiziaria, rilevando che le autorità nazionali designate (AgID e ACN, ai sensi dell’art. 20 della legge) sono agenzie governative e non autorità indipendenti, e che la mancata riserva di localizzazione dei server sul territorio nazionale pone un problema di sovranità del dato e, in ultima analisi, della giurisdizione.
Di qui l’auspicio di tavoli tecnici con il Ministero, di una sandbox regolatoria congiunta per la sperimentazione controllata, di audit periodici e del coinvolgimento dell’Avvocatura, in particolare del Consiglio Nazionale Forense.
LE IMPLICAZIONI PRATICHE PER PARTI, PROFESSIONISTI E IMPRESE
Per chi affronta un giudizio la delibera è una garanzia: nessun provvedimento potrà fondarsi su un output algoritmico non vagliato dal giudice, a presidio della parità informativa tra le parti, della contestabilità dei risultati e del diritto a un equo processo sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Per gli avvocati, il combinato disposto dell’art. 13 della L. 132/2025 e dell’annunciata interlocuzione tra CSM e Avvocatura prefigura regole uniformi sull’uso dell’IA negli atti e nelle attività difensive. Per le imprese che sviluppano o adottano sistemi di intelligenza artificiale, infine, il messaggio è univoco: dal 2026 solo i sistemi certificati e iscritti nella banca dati europea potranno operare nei settori ad alto rischio, e la conformità all’AI Act diventa condizione di accesso al mercato.
Il Consiglio indica infine due direttrici di fondo: la tutela del tempo della decisione, affinché l’IA liberi tempo per il giudizio anziché comprimerne la qualità, e la salvaguardia dell’esperienza processuale come relazione viva tra giudice, parti e prove, contro ogni riduzione del processo a mera interazione digitale.
CONCLUSIONI
In conclusione, si riporta una citazione del filosofo Lucio Anneo Seneca:
«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa a quale porto approdare.»





