
ABSTRACT
Il presente articolo ricostruisce la disciplina dei modelli organizzativi 231 alla luce del testo vigente del decreto, degli orientamenti della Corte di cassazione e dei criteri guida diffusi dal Ministero della Giustizia nel febbraio 2025. L’analisi si concentra su due domande operative: in quali casi l’adozione del modello diventa realmente necessaria e quali requisiti deve possedere per superare il vaglio giudiziale.
NOTA METODOLOGICA
Le informazioni fornite hanno esclusiva finalità divulgativa e non costituiscono indicazioni operative o parere professionale siccome ogni situazione richiede una valutazione specifica da parte di professionisti qualificati.
IL QUADRO NORMATIVO: DALLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE ALL’ESIMENTE
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (GU Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2001, in vigore dal 4 luglio 2001) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ai sensi dell’art. 1, la disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica nonché a società e associazioni anche prive di personalità, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Il sistema poggia su due criteri di imputazione. Sul piano oggettivo (art. 5), occorre che un reato presupposto, cioè uno dei reati tassativamente elencati agli artt. 24 e seguenti, sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da una persona fisica appartenente all’organizzazione, in posizione apicale o sottoposta ad altrui direzione.
Sul piano soggettivo opera invece la nozione di colpa di organizzazione, l’ente risponde perché non si è dotato di un’organizzazione adeguata. L’art. 6 esclude la responsabilità quando l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; ha affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; gli autori hanno agito eludendo fraudolentemente il modello; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza.
L’apparato sanzionatorio (artt. 9 e seguenti) è articolato su quattro registri: pecuniario, interdittivo, ablatorio e reputazionale.
Le sanzioni interdittive, dall’interdizione dall’esercizio dell’attività al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, rappresentano il profilo di rischio più temuto, poiché possono incidere sulla continuità aziendale ancor prima della condanna definitiva.
QUANDO IL MODELLO SERVE DAVVERO
L’adozione del modello non costituisce, in via generale, un obbligo autonomamente sanzionato: è un onere, la cui omissione priva l’ente dell’unica difesa strutturale disponibile. Il Ministero della Giustizia lo conferma espressamente, precisando che la scelta di dotarsi di un modello e le modalità di implementazione restano di esclusiva pertinenza di ciascun ente.
Vi sono però tre situazioni in cui l’onere si trasforma in necessità sostanziale.
- Il catalogo dei reati presupposto in espansione: l’elenco si allarga con continuità. Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (GU n. 6 del 9 gennaio 2026, in vigore dal 24 gennaio 2026), attuativo della direttiva (UE) 2024/1226, ha introdotto l’art. 25-octies.2 in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (GU n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026), attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, dedica l’intero Titolo III alle modifiche al decreto 231. Ogni ampliamento amplia la superficie di rischio anche per enti che ritenevano il proprio profilo estraneo alla disciplina.
- La sicurezza sul lavoro: l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 tipizza il modello idoneo ad avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità 231, imponendo un sistema aziendale che presidi gli obblighi giuridici in materia di valutazione dei rischi, gestione degli appalti, formazione, sorveglianza sanitaria e verifiche periodiche, con idonei sistemi di registrazione, un sistema disciplinare e un sistema di controllo sull’attuazione. Il collegamento con l’art. 25-septies del decreto 231 rende il tema centrale per ogni realtà produttiva.
- Gli adeguati assetti societari: L’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dall’art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Il modello 231, pur avendo finalità distinte, costituisce una delle componenti attraverso cui quell’adeguatezza si manifesta.
Resta decisivo il fattore temporale: l’esimente opera solo se il modello è stato adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato. L’adozione successiva rileva su altri piani, riduzione sanzionatoria e condotte riparatorie, ma non esclude la responsabilità.
COME SI COSTRUISCE: I CONTENUTI MINIMI DI LEGGE
L’art. 6, comma 2, individua cinque esigenze cui il modello deve rispondere, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
A questi si è aggiunto il comma 2-bis, che impone di prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare secondo la disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/1937, contenuta nel D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (GU n. 63 del 15 marzo 2023).
Sul piano della struttura, il Ministero della Giustizia recepisce la prassi consolidata della bipartizione tra parte generale e parte speciale. La parte generale delinea la fisionomia dell’ente e ospita gli elementi costitutivi: metodologia di individuazione e gestione dei rischi, codice etico, organismo di vigilanza, canali di whistleblowing, comunicazione e formazione del personale, sistema di monitoraggio e aggiornamento. La parte speciale è la sede della mappatura del rischio: elencazione dei reati presupposto rilevanti, attività sensibili correlate e protocolli preventivi.
Quanto al metodo, il documento ministeriale distingue due approcci: quello che muove dalle famiglie di reato e quello che parte dai processi aziendali per correlarvi le fattispecie rilevanti. Nessuno dei due è imposto, ma la scelta va motivata e calata nella realtà concreta dell’ente. Le indicazioni devono inoltre essere adattabili ai requisiti dimensionali dei destinatari, con attenzione specifica a gruppi e piccole imprese, e coordinate con gli altri adempimenti normativi in una logica di compliance integrata.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA: AUTONOMIA E LIMITI
L’organismo di vigilanza è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e a curarne l’aggiornamento. La Cass. pen. sez. VI, sent. n. 23401/2022 ha chiarito che l’organo non deve necessariamente essere esterno alla struttura, ma deve godere di poteri autonomi rispetto agli amministratori, risolvendosi altrimenti il controllo in un «mero simulacro». Nel caso esaminato, un organismo monocratico posto alle dirette dipendenze del presidente del consiglio di amministrazione è stato ritenuto insufficiente sotto il profilo dell’autonomia.
La stessa pronuncia fissa però un limite speculare: l’organismo non può assumere connotazioni gestorie. Un modello che imponesse il controllo preventivo di qualsiasi atto del presidente o dell’amministratore delegato risulterebbe difficilmente conciliabile con i poteri di rappresentanza e gestione riconosciuti dalla legge civile. Il compito dell’organismo è individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, non sostituirsi agli organi di indirizzo.
Va aggiunto un profilo spesso trascurato: una lacuna del modello può fondare la responsabilità dell’ente solo se ha avuto efficienza causale nella commissione del reato. Non ogni debolezza organizzativa si traduce automaticamente in colpa di organizzazione.
IL VAGLIO DEL GIUDICE: CHE COSA VIENE REALMENTE VALUTATO
Il decreto non introduce alcuna inversione dell’onere della prova. Come ricordato dalla sentenza citata, richiamando Cass. pen. Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014 (Espenhahn), grava sull’accusa la dimostrazione dell’illecito penale della persona fisica e degli elementi indicativi della colpa di organizzazione.
Ne discendono quattro corollari operativi. Primo: la commissione del reato non equivale a dimostrare l’inidoneità del modello, altrimenti la clausola di esonero sarebbe priva di applicazione. Secondo: il giudizio va condotto collocandosi idealmente nel momento del fatto, secondo il meccanismo della prognosi postuma, e deve svolgersi in concreto, sulla base delle risultanze istruttorie. Terzo: il controllo non ha portata totalizzante, ma è circoscritto all’idoneità a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quarto: l’esimente per i reati degli apicali richiede un’elusione fraudolenta, cioè una condotta ingannatoria diretta verso gli organi interni dell’ente, non la semplice violazione frontale delle regole.
IL VALORE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DI CATEGORIA
L’art. 6, comma 3, consente di costruire i modelli sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia, che di concerto con i Ministeri competenti può formulare osservazioni entro trenta giorni. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 5-7 del D.M. Giustizia 26 giugno 2003, n. 201, adottato ai sensi dell’art. 85 del decreto, e si chiude con un meccanismo di silenzio-assenso: decorsi trenta giorni senza osservazioni, il codice acquista efficacia.
Nella prassi ministeriale l’istruttoria coinvolge stabilmente il Ministero del lavoro, la CONSOB, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il punto merita attenzione. La Cassazione ha escluso che le linee guida di categoria costituiscano regola organizzativa esclusiva ed esaustiva, richiedendo che il modello sia il più possibile singolare. Al tempo stesso, in presenza di un modello conforme a codici approvati, il giudice è tenuto a motivare specificamente le ragioni per cui possa comunque ravvisarsi la colpa di organizzazione. Lo stesso Ministero avverte però che l’approvazione del codice non assicura di per sé l’esito favorevole dello scrutinio giudiziale.
IL RISCHIO DELLA “COSMETIC COMPLIANCE”:
Il documento ministeriale del febbraio 2025 individua il pericolo principale nella cosmetic compliance: modelli che attestano formalmente adempimenti e meccanismi di controllo senza tradursi in presidi effettivi. Da qui i tre criteri richiesti ai codici di categoria, efficacia, specificità e dinamicità, che si riflettono direttamente sui modelli dei singoli enti.
La dinamicità merita un’ultima notazione. Un modello non aggiornato dopo violazioni significative, mutamenti organizzativi o ampliamenti del catalogo dei reati presupposto perde progressivamente idoneità, anche se all’origine era ben costruito.
IMPLICAZIONI PRATICHE
Per l’impresa il rischio non è l’assenza del documento, ma la sua inerzia: modelli copiati da schemi generici, mappature dei rischi non aggiornate, organismi privi di risorse e di indipendenza, sistemi disciplinari mai applicati. Per gli amministratori la questione si intreccia con i doveri di adeguatezza organizzativa e con la possibile responsabilità verso la società. Per gli organi di controllo interni si tratta di verificare non l’esistenza del modello, ma la tracciabilità della sua attuazione: verbali dell’organismo, flussi informativi effettivi, registri della formazione, esiti degli audit.
Per i lavoratori, infine, il modello rappresenta anche una tutela: definisce responsabilità e procedure, e con i canali di segnalazione interna introduce presidi contro le ritorsioni.
CONCLUSIONI
In conclusione, si riporta una citazione del giurista Piero Calamandrei:
«La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé.»





