
Abstract: Il presente articolo vuole analizzare il quadro normativo del crowdfunding, evidenziando gli obblighi di trasparenza, fiscali e contrattuali a carico dei promotori, nonché i rischi e le tutele per gli investitori. In Italia e nell’UE, il settore è disciplinato per garantire la protezione del mercato, con particolare attenzione all’equity e al lending crowdfunding.
INTRODUZIONE
Il crowdfunding è un modello di finanziamento partecipativo mediante il quale soggetti privati, startup e imprese possono raccogliere capitali attraverso piattaforme digitali, coinvolgendo una pluralità di finanziatori. Tale strumento si articola in diverse tipologie, tra cui il donation-based crowdfunding, il reward-based crowdfunding, l’equity crowdfunding – che prevede l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli investitori – e il lending crowdfunding, assimilabile al contratto di mutuo tra privati o imprese.
La crescente diffusione di questo istituto ha sollevato rilevanti questioni giuridiche, in particolare sotto i profili della trasparenza informativa, della tutela degli investitori e della disciplina fiscale applicabile.
TIPOLOGIE DI CROWDFUNDING E IL QUADRO NORMATIVO
Il crowdfunding rappresenta un fenomeno di raccolta fondi collettiva attraverso piattaforme digitali, che può assumere diverse configurazioni giuridiche, ognuna delle quali soggetta a specifiche regolazioni legislative. Le principali tipologie di crowdfunding sono il reward-based crowdfunding, il donation-based crowdfunding, l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding. Ciascuna di queste categorie presenta caratteristiche distintive che ne determinano l’ambito applicativo, i beneficiari e i rischi associati.
1. REWARD-BASED CROWDFUNDING
Nel reward-based crowdfunding, i partecipanti al finanziamento ricevono una ricompensa non monetaria, quale un bene o un servizio, in cambio del proprio contributo economico a un progetto. Tale modello è prevalentemente utilizzato per il finanziamento di progetti creativi, tecnologici o culturali, in cui il finanziatore non acquisisce alcun diritto economico sul progetto o sull’impresa.
Normativa applicabile: In ambito europeo, non esistono regolamenti specifici per il reward-based crowdfunding. L’operatività di tale modello è disciplinata dalla normativa nazionale, in Italia principalmente dal Codice del Consumo, che regola la protezione dei consumatori nelle transazioni commerciali, e dalla disciplina generale sui contratti.
2. DONATION-BASED CROWDFUNDING
Il donation-based crowdfunding si caratterizza per l’assenza di una controprestazione economica o materiale da parte del beneficiario. I fondi raccolti sono destinati a progetti sociali, umanitari o di beneficenza, e i donatori contribuiscono senza aspettativa di ritorno. Questo modello è utilizzato per finanziare cause solidali, come la raccolta di fondi per emergenze o progetti no-profit.
Normativa applicabile: Analogamente al reward-based crowdfunding, il donation-based crowdfunding è regolato dalle disposizioni nazionali. In Italia, le donazioni sono principalmente regolate dal Codice Civile, che disciplina i contratti di donazione, e dalle leggi relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle altre entità beneficiarie di fondi destinati a scopi sociali.
3. EQUITY CROWDFUNDING
Nel equity crowdfunding, i partecipanti offrono capitale a imprese in cambio di quote societarie o azioni, acquisendo così una partecipazione diretta nel capitale sociale dell’impresa finanziata. Tale modello consente l’accesso al capitale per le start-up e le PMI, permettendo agli investitori di beneficiare di eventuali utili o dell’apprezzamento del valore delle azioni nel tempo.
Normativa applicabile: A livello europeo, l’equity crowdfunding è regolato dal Regolamento (UE) 2020/1503, entrato in vigore il 10 novembre 2021, che stabilisce un quadro normativo armonizzato per le piattaforme che offrono servizi di crowdfunding basato su equity. Il Regolamento impone alle piattaforme di essere autorizzate dalle autorità competenti e di rispettare requisiti di trasparenza e protezione degli investitori. In Italia, la materia è disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF) e da specifiche disposizioni della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), che regola le modalità di offerta e le informazioni da fornire agli investitori.
4. LENDING CROWDFUNDING (PEER-TO-PEER LENDING)
Nel lending crowdfunding, i partecipanti forniscono prestiti a individui o imprese, in cambio di un rimborso, solitamente con interessi. Questo modello è utilizzato come alternativa ai tradizionali canali di finanziamento bancari, e offre opportunità di guadagno per i prestatori che ricevono un interesse sul capitale prestato.
Normativa applicabile: Anche il lending crowdfunding è regolato dal Regolamento (UE) 2020/1503, che prevede specifiche norme per la gestione delle piattaforme di prestito peer-to-peer. Le piattaforme devono essere autorizzate dalle autorità nazionali competenti, che in Italia è la Banca d’Italia. Le normative italiane applicabili al lending crowdfunding sono contenute nel TUF e nelle disposizioni della Banca d’Italia, che ne regolano la trasparenza, la protezione degli investitori e le modalità di operazione.
QUADRO NORMATIVO EUROPEO E ITALIANO
A livello europeo, il Regolamento (UE) 2020/1503 ha introdotto un quadro normativo armonizzato per l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding, al fine di garantire la protezione degli investitori, promuovere la trasparenza delle operazioni e facilitare l’accesso al capitale per le piccole e medie imprese. Tali regolamenti stabiliscono requisiti stringenti per le piattaforme di crowdfunding, che devono essere registrate e autorizzate dalle autorità competenti in ciascun Stato membro, oltre a garantire l’adeguata divulgazione delle informazioni relative ai rischi e alle opportunità degli investimenti.
Tuttavia, per i modelli di reward-based crowdfunding e donation-based crowdfunding, la regolamentazione continua a essere prevalentemente di competenza nazionale. In Italia, la gestione di tali forme di crowdfunding è soggetta alle normative del Codice del Consumo e alle disposizioni del Codice Civile, senza un intervento normativo europeo specifico.
Normativa italiana applicabile:
- Equity Crowdfunding: Regolamentato dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla CONSOB, che ne disciplina l’offerta e la protezione degli investitori.
- Lending Crowdfunding: Le piattaforme di prestito peer-to-peer devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia e operare nel rispetto delle disposizioni previste dal TUF.
- Reward-Based e Donation-Based Crowdfunding: Soggetti alla normativa nazionale, rispettivamente sotto il Codice del Consumo e il Codice Civile, che regolano la protezione dei consumatori e delle donazioni.
IMPLICAZIONI LEGALI PER I PROMOTORI DI UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
Il promotore di una campagna di crowdfunding è tenuto a rispettare precisi obblighi giuridici per evitare responsabilità civili e penali. Prima di tutto, deve garantire trasparenza fornendo informazioni chiare e veritiere sul progetto, inclusi l’obiettivo della raccolta, la destinazione dei fondi, i rischi associati e gli obblighi fiscali. La mancanza di trasparenza può configurare frode o pubblicità ingannevole.
Dal punto di vista contrattuale, nel reward-based crowdfunding il mancato adempimento alle promesse fatte ai finanziatori comporta responsabilità per inadempimento. Nel equity crowdfunding, il promotore deve osservare gli obblighi imposti dalla CONSOB, tra cui la pubblicazione di un documento informativo a tutela degli investitori.
Sul piano fiscale, i fondi raccolti sono soggetti a tassazione in base alla tipologia di crowdfunding. Nel reward-based crowdfunding, i fondi sono considerati ricavi imponibili. Nel donation-based crowdfunding, le somme che superano determinati limiti possono essere soggette a imposte sulle donazioni. Nel lending crowdfunding, gli interessi generati dai prestiti sono anch’essi imponibili.
In sintesi, i promotori devono adempiere a obblighi di trasparenza, contrattuali e fiscali per evitare conseguenze legali e garantire la protezione degli investitori.
IMPLICAZIONI LEGALI PER GLI INVESTITORI E I FINANZIATORI
Chi partecipa a una campagna di crowdfunding, sia come donatore che come investitore, deve essere consapevole dei rischi e delle tutele legali. Nel equity crowdfunding, l’investitore può perdere integralmente il capitale investito in caso di fallimento dell’impresa, poiché non sono previste garanzie di rimborso, salvo specifiche coperture offerte dalla piattaforma, che non sono obbligatorie per legge.
Nel lending crowdfunding, il rischio principale è il mancato rimborso del prestito da parte del beneficiario, con alcune piattaforme che offrono garanzie, ma senza obbligo legale.
Gli investitori in equity crowdfunding godono di diritti di informazione sulla società finanziata, diritto di recesso entro determinati termini e diritti patrimoniali e amministrativi se acquisiscono quote societarie. Tuttavia, essendo il mercato del crowdfunding meno regolamentato rispetto agli strumenti finanziari tradizionali, gli investitori devono esercitare prudenza nella scelta dei progetti.
Infine, i profitti derivanti dagli investimenti in crowdfunding, come dividendi o plusvalenze, sono soggetti a tassazione e devono essere dichiarati nel reddito annuale.
Pertanto, gli investitori devono essere consapevoli degli obblighi fiscali connessi ai guadagni derivanti dalla partecipazione a queste campagne.
RUOLO DELLE PIATTAFORME DI CROWDFUNDING
Le piattaforme di crowdfunding rivestono un ruolo di fondamentale importanza come intermediari tra promotori e investitori, facilitando l’accesso al capitale per start-up, piccole e medie imprese, nonché per progetti innovativi, ma sono soggette ad un rigoroso regime normativo volto a garantire la sicurezza, la trasparenza e la corretta esecuzione delle operazioni. In particolare, le piattaforme che operano nel settore dell’equity crowdfunding devono obbligatoriamente essere autorizzate dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) o da altre autorità competenti, a seconda della tipologia di crowdfunding praticato (come il lending o il reward-based), al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni normative nazionali ed europee in materia di tutela degli investitori.
Tali piattaforme sono tenute a fornire informazioni chiare, completi e accessibili riguardo alle commissioni applicate sui fondi raccolti, nonché a chiarire in modo adeguato i rischi connessi agli investimenti, che possono variare in funzione della natura e della fase del progetto finanziato.
Tale obbligo risulta particolarmente rilevante per l’equity crowdfunding, in quanto gli investitori acquisiscono partecipazioni societarie, connessi ad un elevato rischio di perdita del capitale investito, dato l’incerto esito delle start-up. Inoltre, le piattaforme sono gravate dall’obbligo di effettuare un’attenta vigilanza sui progetti pubblicati, attuando idonee procedure di due diligence per verificare la veridicità e l’affidabilità delle informazioni fornite dai promotori e prevenire così fenomeni di frodi o irregolarità.
In caso di negligenza o di omessa vigilanza, le piattaforme possono essere ritenute civilmente responsabili e soggette a sanzioni amministrative o a risarcimenti per i danni cagionati agli investitori. La regolamentazione in materia di crowdfunding, pertanto, non solo persegue la protezione degli investitori, ma tutela l’intero sistema economico e finanziario, imponendo alle piattaforme di operare con standard elevati di trasparenza, affidabilità e integrità, in modo da garantire un ambiente di investimento sicuro, corretto e conforme alle normative vigenti.
CONCLUSIONE
In conclusione, riportiamo una celebre citazione di Warren Buffett:
“Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo.”