
ABSTRACT
Il presente articolo vuole fornire una prima panoramica del diritto spaziale, esplorando l’evoluzione storica, i principi fondamentali e gli attori coinvolti. Verranno quindi analizzate le sfide per la gestione dei detriti spaziali, l’estrazione di risorse e la sovranità nello spazio.
INTRODUZIONE
Il diritto internazionale dello spazio è una branca del diritto internazionale pubblico, il quale disciplina attività umane nello spazio extra atmosferico. È basato su una serie di trattati e convenzioni internazionali che stabiliscono i principi fondamentali e le norme giuridiche per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio, garantendo che tali attività siano condotte in modo pacifico, sicuro e sostenibile, prevenendo la militarizzazione dello spazio e promuovendo la cooperazione internazionale.
Il diritto spaziale copre vari aspetti, tra i quali: (i) la non appropriazione nazionaledei corpi celesti; (ii) la responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali; (iii) la gestione dei detriti spaziali e (iv) la regolamentazione delle risorse spaziali.
ORIGINE DEL DIRITTO SPAZIALE
Le origini storiche del diritto internazionale dello spazio risalgono tra gli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60. Durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica diedero inizio a una vera e propria sfida che consisteva nel raggiungere “traguardi nello spazio”.
Il 4 ottobre del 1957 l’Unione Sovietica fece il primo debutto nello spazio con il lancio del satellite Sputnik 1. A un mese di distanza, venne lanciato anche Sputnik 2, con a bordo la cagnolina Laika, oggi ricordata come il primo essere vivente ad essere stato nello spazio.
Dopo la fondazione della NASA (1958) ebbero invece inizio le prime spedizioni umane fino a quando Amstrong atterrò sulla luna a bordo dell’Apollo 11 (20 luglio 1969).
CODICE DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO
L’Outer Space Treaty (trattato sui principi che regolano le attività degli Stati)entrato in vigore il 10 ottobre 1967 e ratificato in Italia con Legge 28 Gennaio 1970, n 87 , stabilisce che è di interesse umanitario comune l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra atmosferico per scopi pacifici e per il benessere di tutti i popoli, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico o scientifico.
A tale proposito il Trattato richiede la più ampia cooperazione interazionale sia in campo scientifico che giuridico, al fine favorire lo sviluppo della reciproca comprensione e rafforzamento delle relazioni tra gli Stati.
In dettaglio, alcuni dei principi fondamentali:
- Art.1: lo spazio extra – atmosferico, inclusa la Luna e i corpi celesti possono essere esplorati e utilizzati liberamente da tutti gli Stati, e che qualunque parte dei corpi celesti è liberamente accessibile a chiunque, con la condizione di trarne beneficio nell’interesse di tutti i Paesi.
- Art.2: nessuna parte extra- atmosferica può essere soggetta ad appropriazione nazionale.
- Art.3: gli Stati contraentidel Trattatodevono essere conformi del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite.
- Art.4: non è ammesso il collocamento in orbita attorno alla Terra di oggetti che trasportano armi nucleari o di qualsiasi altro tipo di armi di distruzione di massa. Sono vietate anche le costruzioni di base militari, installazioni o fortificazioni. Infine, è vietata la sperimentazione di armi o manovre militari.
- Art.5: gli astronauti spediti nello spaziosono soggettialla totale assistenza in caso di incidenti, di pericolo o di atterraggio d’emergenza sul territorio di un altro Stato contraente o i in alto mare.
- Art.6: gli Stati contraenti del Trattato hanno la responsabilità internazionale per le attività (sia governative che non) nazionali condotte nello spazio extra – atmosferico. Le attività non governative sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato contraente competente. Quando le attività sono operate da un’organizzazione internazionale la responsabilità della conformità con il presente Trattato è a carico sia dell’organizzazione internazionale, sia degli Stati contraenti del Trattato che partecipano a tale organizzazione.
- Art. 7: ciascuno Stato contraente del Trattato che decide di attuare il lancio di oggetti nello spazio extra- terrestre è responsabile a livello internazionale per i danni causati ad un altro Stato o alle persone fisiche, incluse le parti e i componenti di tale oggetto.
- Art.8: lo Stato che effettua il lancio di un oggetto è tenuto a conservare la giurisdizione e il controllo su tale oggetto e su tutto il relativo personale di tale oggetto quando si trova nello spazio extra – atmosferico o su un corpo celeste. Il diritto di proprietà sugli oggetti lancianti nello spazio, inclusi gli oggetti portati o costruiti su un corpo celeste non muta quando tali oggetti o loro parti componenti si trovino nello spazio extra – atmosferico o quando ritornano sulla terra. Gli oggetti o le parti componenti ritrovati oltre il confine dello Stato appartenente devono essere restituiti a tale Stato, il quale su richiesta deve fornire i dati indentificativi prima della loro restituzione.
- Art. 9: Nell’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra – atmosferico gli stati contraenti del Trattato devono basarsi sui principi di cooperazione e assistenza reciproca.
Gli Stati che effettuano studi nello spazio extra – atmosferico devono condurre l’esplorazione in modo da evitare contaminazioni dannose, così come qualsiasi modificazione che possa danneggiare l’ambiente terrestre dovute all’immissione di sostanze extra – terrestri. Se uno Stato ritiene che un’attività da essa programmata possa causare un pregiudizio potenzialmente dannoso alle attività di altri Stati contraenti nell’esplorazione e utilizzazione pacifica dello spazio dovrà effettuare opportune consultazioni internazionali prima di procedere con qualsiasi attività o esperimento. Se uno Stato ritiene che un progetto o esperimento proposto da un altro Stato contraente del Trattato possa essere dannoso ha la possibilità di chiedere che siano aperte delle consultazioni in relazione alla suddetta attività o esperimento.
- Art. 10: Gli Stati contraenti prenderanno in considerazione su basi di uguaglianza le eventuali richieste di altri Stati contraenti volte ad ottenere delle facilitazioni per consentire l’osservazione in volo di oggetti spaziali lanciati da detti Stati, le condizioni dell’accordo vengono determinate dagli Stati interessati.
- Art. 11: Al fine di promuovere la cooperazione internazionale gli Stati contraenti gli Stati che conducono attività nell’ambiente extra atmosferico, devono informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, così come l’opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale, sulle fattibilità e lo svolgimento di tale attività. Al ricevimento di dette informazioni, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà assicurarne la diffusione immediata nel modo più efficace.
- Art. 12: Tutte le stazioni, installazioni, attrezzature e veicoli spaziali nello spazio extra atmosferico sono accessibili ai rappresentanti di altri Stati contraenti del Trattato su basi di reciprocità. Tali rappresentanti sono tenuti a dare ragionevole preavviso di una visita progettata in modo che possano essere condotte le più ampie precauzioni per garantire la sicurezza.
ATTI ILLECITI SULLA LUNA O SU ALTRI CORPI CELESTI
COME INTERVIENE LA LEGGE?
Dopo esser stata riconosciuta l’importanza che la Luna assume nell’esplorazione e l’utilizzo extra – terrestre, il 18 dicembre 1979 è entrato adottato il “Moon Treaty” che regola le attività di esplorazione per prevenire la corsa alla colonizzazione della Luna e di altri corpi celesti, promuovendo l’uso pacifico, la cooperazione internazionale e la protezione ambientale.
Quali attività vengono considerate illecite sulla Luna o su altri corpi celesti?
- Qualsiasi minaccia o uso della forza o qualsiasi altro atto ostile o minaccia di atti ostili;
- Il collocamento in orbita lunare o nel sottosuolo di oggetti che trasportano armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa;
- La costruzione di basi militari o l’istallazione di fortificazioni o sperimentazioni di natura militare;
- La contaminazione pericolosa sull’ambiente lunare introducendo sostanze nocive o materiali estranei;
- L’avvio di una missione extra – terrestre senza informare preventivamente il Segretario Generale delle Nazioni;
- L’appropriazione nazionale o l’appropriazione di materiali, risorse naturali che vi si trovano sulla Luna o altri corpi celesti;
- Il collocamento di veicoli, installazioni o attrezzature in luoghi diversi rispetto alla loro ubicazione prevista.
Cosa prevede l’accordo?
- Uso Pacifico: La Luna e altri corpi celesti devono essere usati esclusivamente per scopi pacifici. È proibito l’uso di armi, basi militari o qualsiasi attività ostile.
- Patrimonio Comune dell’Umanità: La Luna è dichiarata patrimonio comune dell’umanità. Le risorse trovate sulla Luna non possono essere sfruttate da un singolo Stato o da entità private, ma devono essere gestite in modo che i benefici siano equamente distribuiti.
- Cooperazione Internazionale: Gli Stati devono cooperare e assistersi reciprocamente nelle attività lunari. È promossa la collaborazione scientifica e tecnica.
- Protezione dell’Ambiente Lunare: Gli Stati devono evitare di contaminare l’ambiente lunare e adottare misure per prevenire danni e disturbi all’equilibrio ecologico.
- Non Appropriazione: Nessuno Stato può rivendicare la sovranità o l’appropriazione della Luna o di qualsiasi parte di essa. Questo include il suolo, il sottosuolo e le risorse naturali.
- Trasparenza e Comunicazione: Gli Stati devono informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il pubblico delle loro attività sulla Luna, promuovendo la trasparenza.
- Accesso Libero: Gli Stati devono garantire l’accesso libero alla Luna e ad altre aree per scopi scientifici e di esplorazione. Deve essere consentito a tutti gli Stati di visitare installazioni e veicoli spaziali di altri Stati.
- Responsabilità e Riparazioni: Gli Stati sono responsabili delle loro attività sulla Luna e devono risarcire i danni causati da queste attività.
- Sicurezza e Protezione del Personale: Gli Stati devono adottare misure per garantire la sicurezza del personale impegnato in attività lunari, includendo l’assistenza reciproca in caso di emergenze.
- Sviluppo di Regole per lo Sfruttamento delle Risorse: Gli Stati parte dell’accordo si impegnano a sviluppare un regime internazionale per governare lo sfruttamento delle risorse naturali lunari.
Quali conseguenze in caso di atti illeciti nello spazio, sulla Luna o altri corpi celesti?
Trattati Internazionali
- Trattato sullo Spazio Esterno (OST) del 1967:
- Gli Stati sono responsabili delle attività spaziali condotte sotto la loro supervisione da parte di enti governativi e non governativi.
- Gli Stati mantengono giurisdizione sui rispettivi oggetti spaziali.
- Gli Stati sono responsabili per i danni causati dalle proprie attività spaziali.
- Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Causati da Oggetti Spaziali (1972):
- Gli Stati sono responsabili per i danni eventualmente causati degli oggetti spaziali sulla Terra e nello spazio esterno.
- Accordo sulla Luna (1979):
- La Luna deve essere usata per scopi pacifici.
- Nessuno Stato può rivendicare la sovranità sulla Luna.
- Gli Stati devono cooperare e garantire la trasparenza delle loro attività.
Risoluzione delle Controversie
Consultazioni Bilaterali e Multilaterali:
- Gli Stati possono avviare consultazioni per risolvere le controversie pacificamente.
Arbitrato e Giudizio:
- Le controversie possono essere sottoposte al Comitato per l’Uso Pacifico dello Spazio Esterno (COPUOS) o all’International Court of Justice (ICJ).
SATELLITI ARTIFICIALI TERRESTRI E LA TRASMISIONE TELEVISIVA IN DIRETTA INTERNAZIONALE
Chi regola la trasmissione in diretta internazionale attraverso i satelliti artificiali terrestri?
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato dei Principi al fine di regolare l’utilizzo da parte degli Stati di satelliti artificiali per promuovere la divulgazione di informazioni in campo culturale e scientifico.
DIRITTI E BENEFICI:
Le attività via satellite dovranno quindi essere operate in conformità (i) al diritto internazionale; (ii) Carta delle Nazioni Unite; (iii) dal Trattato che regola l’esplorazione nello spazio, (iv) delle pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni e (v) del suo Regolamento delle radiocomunicazioni, (vi) degli atti internazionali in materia di relazioni amichevoli e cooperazione tra gli Stati e (vii) ai diritti umani.
Ogni Stato ha un pari diritto ad operare attività nel settore della diretta internazionale via satellite e tutti i Paesi hanno diritto di beneficiare di tali attività.
COOPERAZIONE E RESPONSABILITÀ:
Le attività nel settore della televisione in diretta internazionale via satellite dovranno essere basate sulla cooperazione internazionale e promuoverla. Tale cooperazione dovrà essere fondata su idonei Accordi dando particolare importanza ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, al fine di accrescere il loro sviluppo nazionale.
Rimane presente la responsabilità internazionale in caso di danni o complicazioni, se la trasmissione, invece, è effettuata da un’organizzazione internazionale intergovernativa, la responsabilità ricadrà sia sull’organizzazione che sugli Stati partecipanti.
Al sorgere di potenziali controversie internazionali la risoluzione dovrà essere conforme alle procedure stabilite per la risoluzione pacifica concordatesi dalle Parti della controversia, in linea alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
OBBLIGHI, ACCORDI E CONSULTAZIONI:
Gli stati sono tenuti a cooperare su base bilaterale e multilaterale per la tutella del diritto d’autore e dei diritti connessi, mediante appropriati accordi tra gli Stati interessati e gli enti legalmente competenti.
Gli Stati che attuano o autorizzano le attività nel campo della televisione diretta internazionale via satellite devono informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ha il dovere di diffondere tale notizia.
Conclusione
“I diritti extra spaziali possono essere paragonati a un sistema di navigazione satellitare: essenziali per guidare e coordinare le attività nello spazio. Come un sistema di navigazione preciso, i diritti spaziali assicurano che l’esplorazione e l’uso dello spazio siano regolati e coordinati, prevenendo collisioni e conflitti. Senza un quadro chiaro e condiviso di diritti spaziali, le operazioni spaziali rischierebbero di diventare caotiche e disordinate, compromettendo i progressi e la sicurezza di tutte le nazioni coinvolte”
Catalina Bargan
Bibliografia:
- M. Mastronardi, Codice di Diritto Internazionale dello Spazio, 2014
- Trattato sullo spazio extra-atmosferico (1967)
- Accordo sulla Luna (1979)
- Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (1976)
- Trattato sui principi per le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio extra-atmosferico (1979)
- Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (1972)
- Trattato sulla messa al bando delle armi nucleari nello spazio (1967)