Il presente articolo fornisce un’esposizione sistematica e oggettiva del quadro normativo relativo alle società di investimento e ai fondi comuni nel contesto italiano, con riferimento alla disciplina contenuta nel Testo Unico della Finanza e ai principali orientamenti giurisprudenziali in rilievo nell’anno in corso.
NOTA METODOLOGICA
Le informazioni fornite hanno esclusiva finalità divulgativa e non costituiscono indicazioni operative o parere professionale siccome ogni situazione richiede una valutazione specifica da parte di professionisti qualificati.
INTRODUZIONE
Il settore delle società di investimento e dei fondi comuni costituisce un ambito particolarmente articolato dell’ordinamento finanziario italiano, caratterizzato da un’evoluzione normativa continua e da un elevato grado di regolamentazione. Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) rappresenta il riferimento principale, integrato nel tempo da interventi legislativi nazionali ed europei che hanno progressivamente definito l’assetto attuale della gestione collettiva del risparmio.
LA DISCIPLINA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La regolamentazione italiana in materia di gestione collettiva del risparmio si fonda su un sistema complesso, nel quale il Testo Unico della Finanza costituisce il nucleo centrale. La normativa prevede un insieme di regole volte a disciplinare l’accesso all’attività, l’organizzazione dei soggetti abilitati e i controlli esercitati dalle Autorità competenti. L’articolo 32‑quater TUF introduce il principio della riserva di attività, attribuendo l’esercizio professionale della gestione collettiva del risparmio esclusivamente a SGR, SICAV, SICAF e ad altri soggetti autorizzati secondo il Titolo III del decreto.
LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)
Le SGR costituiscono i soggetti centrali nella gestione collettiva del risparmio. L’articolo 34 TUF disciplina il procedimento autorizzativo, attribuendo alla Banca d’Italia – previo parere della Consob – il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Tra questi rientrano la forma societaria per azioni, la sede legale e la direzione generale in Italia, un capitale minimo determinato dalla Banca d’Italia, l’idoneità degli esponenti aziendali e i requisiti di onorabilità e professionalità dei titolari di partecipazioni qualificate.
L’articolo 33 TUF definisce le attività esercitabili dalle SGR, comprendenti la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR, l’amministrazione e la commercializzazione degli stessi, la gestione di portafogli, l’istituzione e gestione di fondi pensione e lo svolgimento di attività connesse o strumentali.
I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
L’articolo 36 TUF disciplina i fondi comuni di investimento, definendone la struttura e le modalità di funzionamento. Il fondo è gestito dalla SGR che lo ha istituito o da quella subentrata, nel rispetto della normativa e del regolamento del fondo.
La giurisprudenza, in particolare la sentenza della Cassazione n. 16605/2010, ha chiarito che i fondi comuni non possiedono soggettività giuridica autonoma, configurandosi come patrimoni separati della SGR, concetto successivamente riconfermato dalla sentenza della Cassazione n. 12062/2019. Tale separazione comporta che le obbligazioni assunte per conto del fondo gravano esclusivamente sul patrimonio del fondo stesso, mentre i creditori della SGR o del depositario non possono agire su di esso. I creditori dei singoli investitori possono invece rivalersi unicamente sulle rispettive quote.
L’articolo 37 TUF disciplina il regolamento del fondo, che deve indicare le caratteristiche del fondo, le modalità di funzionamento, i compiti del gestore e del depositario e i rapporti con i partecipanti.
LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO (SICAV E SICAF)
Le SICAV e le SICAF sono disciplinate dall’articolo 35‑bis TUF. La loro costituzione richiede l’autorizzazione della Banca d’Italia, previo parere della Consob, subordinata alla verifica di requisiti quali la forma di società per azioni, la sede legale e la direzione generale in Italia, un capitale minimo e l’idoneità degli esponenti aziendali. Per le SICAV, lo statuto deve prevedere l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni; per le SICAF, l’oggetto sociale riguarda l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite azioni e strumenti finanziari partecipativi.
L’articolo 38 TUF disciplina le società che designano un gestore esterno, prevedendo condizioni specifiche per l’affidamento della gestione e per garantire la continuità operativa in caso di sostituzione del gestore.
LA STRUTTURA DEGLI OICR E I CRITERI GENERALI
L’articolo 39 TUF attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di definire, tramite regolamento, i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali criteri riguardano l’oggetto degli investimenti, le categorie di investitori destinatari, la forma aperta o chiusa e le modalità di partecipazione. Il regolamento stabilisce inoltre le categorie di investitori non professionali ammesse alla commercializzazione di quote di FIA riservati, le scritture contabili, i prospetti periodici e i casi in cui è richiesta l’ammissione alla negoziazione delle quote in mercati regolamentati.
I POTERI DI VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE
L’articolo 6 TUF disciplina i poteri regolamentari della Banca d’Italia e della Consob, definendo principi quali autonomia decisionale, proporzionalità, riconoscimento della dimensione internazionale dei mercati e promozione dell’innovazione. La Banca d’Italia regola gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione interna e sistemi di remunerazione. La Consob disciplina gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti.
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: FUSIONI E SCISSIONI
L’articolo 40‑bis TUF disciplina le operazioni di fusione e scissione degli OICR. L’autorizzazione della Banca d’Italia si basa sui progetti presentati, sulle attestazioni dei depositari e sull’informativa ai partecipanti. Le SGR devono fornire una relazione redatta dal depositario o da un revisore legale, attestante la correttezza dei criteri di valutazione delle attività e passività. La Banca d’Italia definisce con regolamento la procedura autorizzativa, la data di efficacia, i criteri di imputazione dei costi e i diritti dei partecipanti.
LA TUTELA DEGLI INVESTITORI E I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Il TUF prevede per ogni fondo comune un’assemblea degli investitori, configurata come organo speciale attraverso cui i partecipanti possono concorrere alla formazione della volontà collettiva. Tale organo opera secondo modalità collegiali e rappresenta uno strumento di partecipazione previsto dalla disciplina dei fondi, nonostante la loro mancanza di soggettività giuridica.
LE PROCEDURE DI CRISI E LIQUIDAZIONE
L’articolo 57 TUF disciplina la liquidazione coatta amministrativa di SGR, SICAV e SICAF. Il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre la revoca dell’autorizzazione e l’avvio della procedura su proposta della Banca d’Italia o della Consob, in presenza di irregolarità di eccezionale gravità. La normativa prevede disposizioni specifiche per la liquidazione dei fondi gestiti, con particolare attenzione alla tutela dei partecipanti e alla separazione dei patrimoni.
LE DEROGHE PER I GESTORI DI FIA ITALIANI
L’articolo 35‑undecies TUF introduce deroghe per i gestori di FIA italiani riservati di dimensioni contenute, stabilendo soglie oltre le quali si applica integralmente la disciplina del TUF. Per le Società di Investimento Semplice (SiS) sono previste ulteriori semplificazioni, tra cui l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale.
LA TUTELA PENALE E LE SANZIONI
L’articolo 166 TUF disciplina il reato di abusivismo, prevedendo sanzioni penali per chi esercita senza autorizzazione attività di investimento o gestione collettiva del risparmio, o offre quote di OICR in Italia o fuori sede. L’articolo 188 TUF vieta l’uso improprio di denominazioni quali “SGR”, “SICAV” e “SICAF”, prevedendo sanzioni per l’impiego di espressioni idonee a generare inganno sulla legittimazione allo svolgimento delle attività regolamentate.
CONCLUSIONE
In conclusione, si riporta una celebre citazione del filosofo John Locke, che ben sintetizza lo spirito dell’intero impianto normativo:
“Dove finisce la legge, comincia l’arbitrio.”
Catalina Bargan





