
Un’analisi dell’impatto e delle implicazioni giuridiche delle notizie false
ABSTRACT: Il presente articolo esamina le questioni giuridiche inerenti alla creazione e diffusione di informazioni false, soffermandosi sui confini tra il diritto alla libertà di espressione e la tutela di diritti fondamentali quali la reputazione e l’ordine pubblico. Particolare attenzione è dedicata al ruolo delle piattaforme digitali e alle loro obbligazioni.
INTRODUZIONE
La diffusione delle informazioni false nell’era digitale costituisce una problematica di primaria rilevanza, aggravata dalla rapidità con cui i contenuti vengono veicolati tramite i social media e le piattaforme online. Tale fenomeno compromette la fiducia nei confronti delle istituzioni, dei mezzi di comunicazione e delle relazioni interpersonali, sollevando questioni giuridiche di notevole portata.
Le informazioni false non si limitano a configurare un problema di natura etica, bensì rappresentano una minaccia concreta per la stabilità delle società, la corretta formazione del consenso pubblico e l’integrità dei rapporti giuridici ed economici, arrecando potenzialmente danni significativi e tangibili.
FAKE NEWS: DEFINIZIONE E IMPATTO
Le fake news sono notizie create intenzionalmente per disinformare o ingannare il pubblico.
Si contraddistingue dalla bufala la quale si riferisce a un fatto totalmente inverosimile mentre la fake news indica un fatto realmente accaduto ma trasmesso con una versione modificata tale da trarre in inganno o suscitare delle reazioni emotive.
Le fake news rappresentano un fenomeno di rilevante gravità con ampie ripercussioni politiche, sociali ed economiche. Possono compromettere la trasparenza dei processi elettorali, istigare violenze e destabilizzare l’ordine pubblico.
Inoltre, danneggiano la reputazione di individui e aziende, causando perdite economiche e sociali. Sul piano giuridico, emerge la sfida di bilanciare la libertà di espressione con l’urgenza di contrastare la diffusione di contenuti falsi, attraverso strumenti normativi adeguati che rispettino i principi dello Stato di diritto.
LA RESPONSABILITÀ LEGALE DELLE FAKE NEWS
La responsabilità legale derivante dalla diffusione di notizie false si configura quale questione di particolare rilevanza nell’attuale contesto normativo, in considerazione dei rilevanti pregiudizi che tali condotte possono cagionare.
In ambito penale, la divulgazione di informazioni non veritiere che arrechino danno a persone fisiche o giuridiche può integrare diverse fattispecie delittuose, quali la diffamazione aggravata, l’istigazione a delinquere o l’interruzione della pubblica quiete.
In contesti emergenziali, come crisi sanitarie o calamità naturali, la diffusione dolosa di fake news può essere qualificata come condotta aggravata, soggetta a un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Sul piano civilistico, i soggetti che subiscano un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dalla diffusione di notizie false possono esperire un’azione risarcitoria, subordinata alla prova del nesso eziologico tra l’illecito e il danno subito.
LEGISLAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
La legislazione e la regolamentazione in materia di disinformazione, comunemente definita come diffusione di fake news, costituiscono un ambito giuridico in costante evoluzione, volto a contemperare il diritto fondamentale alla libertà di espressione con l’esigenza di contrastare gli effetti dannosi derivanti dalla circolazione di contenuti falsi.
Sul piano internazionale, numerosi ordinamenti giuridici hanno introdotto disposizioni normative specifiche per reprimere la divulgazione di notizie non veritiere, con particolare riferimento ai settori della sanità pubblica, della sicurezza nazionale e dei procedimenti elettorali.
In ambito europeo, il Digital Services Act (DSA) stabilisce obblighi cogenti a carico degli operatori delle piattaforme digitali, imponendo l’adozione di misure proattive per la rimozione di contenuti illeciti e la prevenzione della disinformazione.
La disciplina giuridica della disinformazione solleva, tuttavia, questioni di particolare complessità, quali il rischio di compressione arbitraria della libertà di espressione, l’individuazione dei criteri oggettivi per qualificare un contenuto come falso e la compatibilità delle misure adottate con le garanzie costituzionali e i principi di proporzionalità e ragionevolezza, rendendo necessario un approccio normativo ponderato e rispettoso dello Stato di diritto.
DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA) IN MATERIA DI DISINFORMAZIONE
OBBLIGHI DI TRASPARENZA SUGLI ALGORITMI
Le piattaforme digitali di grandi dimensioni, classificate come Very Large Online Platforms (VLOPs), sono soggette a obblighi rafforzati di trasparenza relativamente al funzionamento dei loro algoritmi. In particolare, è richiesto che tali piattaforme forniscano informazioni dettagliate sui criteri utilizzati per la promozione o la penalizzazione di specifici contenuti. Tale misura è essenziale per identificare e mitigare la diffusione di notizie false (fake news), spesso favorita da algoritmi progettati per privilegiare contenuti di natura sensazionalistica.
VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI SISTEMICI
Le VLOPs (Very Online Large Platform) sono tenute a condurre regolari valutazioni dei rischi sistemici derivanti dai propri servizi, con particolare riferimento ai rischi connessi alla diffusione di disinformazione. Le piattaforme devono implementare misure di mitigazione adeguate, quali la riduzione della visibilità di contenuti falsi e la collaborazione con operatori indipendenti di verifica dei fatti (fact-checkers).
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI E I RICERCATORI ACCREDITATI
Il Regolamento impone alle piattaforme l’obbligo di fornire alle autorità competenti e ai ricercatori accreditati accesso a dati rilevanti, al fine di favorire un’analisi approfondita del fenomeno della disinformazione. Tali dati dovranno essere utilizzati per sviluppare strategie basate su evidenze e promuovere una cooperazione efficace tra le parti interessate, sia pubbliche che private.
SEGNALAZIONE E RIMOZIONE DI CONTENUTI ILLECITI
Il DSA introduce meccanismi chiari e semplificati per la segnalazione di contenuti illeciti, comprese le fake news qualora queste costituiscano violazione di specifiche disposizioni normative, nazionali o dell’Unione Europea. Le piattaforme hanno l’obbligo di agire tempestivamente, motivando le proprie decisioni e garantendo agli utenti interessati il diritto di contestare le stesse.
TRASPARENZA NELLA PUBBLICITÀ E LIMITAZIONI ALLA TARGETTIZZAZIONE
Il Regolamento stabilisce requisiti di trasparenza più stringenti per le attività pubblicitarie online, vietando l’utilizzo di dati sensibili a fini di targettizzazione. Le piattaforme sono altresì tenute a informare gli utenti circa l’identità dei soggetti finanziatori delle inserzioni pubblicitarie, misura particolarmente rilevante per prevenire fenomeni di disinformazione politica o campagne ingannevoli.
RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI CONTENUTI SPONSORIZZATI
Le piattaforme devono adottare misure specifiche per identificare e segnalare con chiarezza i contenuti sponsorizzati, garantendo che gli annunci pubblicitari non siano utilizzati come strumento per veicolare notizie false sotto forma di informazioni apparentemente autentiche.
RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI E DEI DIFFUSORI
La responsabilità legale degli autori e dei diffusori di fake news si configura come un tema di rilevanza crescente nel diritto contemporaneo, in ragione del potenziale lesivo della disinformazione per interessi individuali e collettivi.
Sul piano giuridico, la diffusione di notizie false può integrare diverse fattispecie di reato, tra cui la diffamazione (art. 595 c.p.), il procurato allarme (art. 658 c.p.) e, in casi più gravi, l’istigazione a delinquere o all’odio razziale (art. 604-bis c.p.).
Gli autori materiali di fake news rispondono penalmente laddove sia dimostrato il dolo, ossia l’intenzione di diffondere informazioni false o fuorvianti per arrecare danno.
Tuttavia, anche i meri diffusori, come utenti di social media o amministratori di piattaforme, possono essere chiamati a rispondere civilmente o penalmente, soprattutto qualora siano consapevoli della falsità delle notizie e ne favoriscano la circolazione con dolo o colpa grave.
COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS?
- CONTROLLA IL CONTENUTO:
I fatti e le cifre sono accurati?
L’articolo è di parte? Un organo di stampa serio pubblica i pareri di parte in un’apposita sezione, ad esempio quella riservata agli opinionisti, e non tra le notizie.
- CONTROLLA L’ORGANO DI STAMPA:
Lo conosci?
L’URL sembra strano?
Controlla la sezione “chi siamo”.
Chi c’è dietro?
Chi lo finanzia’
Verifica cosa dicono altre fonti (affidabili).
- CONTROLLA L’AUTORE:
Questa persona esiste? Un giornalista di tutto rispetto vanta sempre un’esperienza.
Se l’autore usa un nome fittizio (o non lo menziona), è probabile che anche il resto sia inventato.
- CONTROLLA LE FONTI:
L’autore usa fonti affidabili (ad esempio organi di stampa autorevoli e stimarti)?
Gli esperti citati sono veri specialisti?
Se la storia fa riferimento a fonti anonime (o non menziona alcuna fonte) potrebbe essere falsa.
- CONTROLLA LE IMMAGINI:
Le immagini hanno una grande4 forza e sono facilmente manipolabili, effettuando una ricerca per immagini è possibile vedere se un’immagine è già stata usata in un contesto diverso. Il plugin InVid può aiutarti a capire se un video o un’immagine sono stati manipolati.
- ASPETTA PRIMA DI CONDIVIDERE.
La storia pubblicata potrebbe essere una versione distorta di eventi reali o passati, o potrebbe trattarsi di un contenuto satirico.
Il titolo potrebbe essere pensato per suscitare emozioni forti, se un fatto è realmente accadurto verrà riportato dagli organi di stampa affidabili.
CONCLUSIONE
In conclusione, si riporta la citazione di un famoso scrittore statunitense:
“Una bugia può viaggiare per metà del mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.”
– Mark Twain
BIBLIOGRAFIA:
- https://www.europarl.europa.eu/portal/it
- https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art656.html
- https://www.interno.gov.it/it/notizie/coronavirus-e-fakenews-attenzione-notizie-false
Catalina Bargan