INTRODUZIONE
Con il decreto legislativo del 15 novembre 1993, n° 507, il legislatore stabilisce che chiunque intenda attuare una qualsiasi forma pubblicitaria deve possedere l’Autorizzazione del Comune rilasciato presso l’Ufficio dell’Amministrazione Comunale, previa presentazione di apposita domanda con le indicazioni elencate nel regolamento comunale, o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
PROCEDURE GENERALI DA SEGUIRE PER ATTUARE PUBBLICHE AFFISSIONI O PUBBLICITÀ
- Verificare la normativa locale del comune dove si intende effettuare la pubblicità;
- Avere il progetto sviluppato della pubblicità;
- Presentare la domanda di autorizzazione;
- Effettuare il pagamento dell’imposta e dei diritti o del canone unico patrimoniale;
- Presentare la documentazione e la ricevuta del pagamento al comune;
- Attendere la valutazione del comune;
- Se il comune rilascia l’autorizzazione, proseguire con l’istallazione della pubblicità;
- Tenere sotto controllo le scadenze e rinnovi per le autorizzazioni necessarie;
- Avere a portata di mano la documentazione necessaria in caso di controlli.
DIFFERENZA TRA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Sono entrambe forme di comunicazione visive, ma che pur condividendo lo stesso obiettivo, ossia di comunicare messaggi al pubblico presentano delle differenze nella modalità, nella gestione e nella regolamentazione.
La pubblicità può essere gestita da enti privati e non richiede necessariamente spazi gestiti dal comune, sebbene possa necessitare di autorizzazioni specifiche. Può essere attuata su una vasta gamma di supporti e luoghi, sia privati che pubblici. È prevalentemente a scopo commerciale e segue ampie e varie regolamentazioni a seconda del mezzo utilizzato e della giurisdizione.
Le pubbliche affissioni, invece, sono strettamente regolamentate dai comuni che gestiscono gli spazi dedicati e richiedono specifiche autorizzazioni e pagamenti. Possono usufruire unicamente degli spazi specifici predisposti dai comuni. Includono anche comunicazioni istituzionali, sociali e culturali oltre alla promozione commerciale. Sono soggette a regolamenti specifici dei singoli comuni che gestiscono direttamente questi spazi.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al comune sul modulo che viene fornito dagli uffici competenti (per alcuni è scaricabile dal sito web comunale).
Nella richiesta è di grande importanza fornire:
- una descrizione dettagliata della pubblicità che si ha intenzione di proporre, includendo:
- Contenuto del messaggio pubblicitario;
- Dimensioni e materiali utilizzati;
- Eventuali illuminazioni e componenti elettronici.
- l’ubicazione della pubblicità: specificare l’esatta collocazione della pubblicità, se si tratta di una pubblicità su suolo pubblico includere una mappa con l’ubicazione assegnata;
- un progetto grafico ben sviluppato che indica come apparirà la tua pubblicità una volta installata;
- una relazione tecnica che certifichi la stabilità e la sicurezza della struttura pubblicitaria installata, la relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato;
- una valutazione sull’impatto ambientale e che attesti le norme di sicurezza, se applicabili, anche le norme antisismiche.
L’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione viene considerata valida unicamente se rilasciata da atto scritto e viene consegnato entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta (la quale deve essere effettuata con allegata l’attestazione del pagamento dell’imposta eseguito) o 180 giorni nel caso di richiesta di installazione di impianti per affissioni dirette conto terzi. Tale termine rimane sospeso nel caso in cui l’amministrazione comunale comunichi per iscritto ai richiedenti possibili mancanze nella documentazione presentata, con eventuale invito di integrazione entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi assegnati, la domanda del richiedente verrà respinta e successivamente archiviata.
In un’ottica di agevolazione, il legislatore ha equiparato, in linea di principio, il silenzio al provvedimento di accoglimento dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione; tuttavia l’ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l’ipotesi di “affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati“, mentre non è considerato valido per l’installazione di cartelli pubblicitari su strada statale.
SANZIONI
In caso di mancata autorizzazione la pubblicità effettuata può essere soggetta a sanzioni amministrative, che possono includere multe, ordini di rimozione del mezzo pubblicitario e, in casi estremi, il sequestro del materiale pubblicitario.
FORME PUBBLICITARIE NON SOGGETTE A AUTORIZZAZIONI
Le forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione amministrativa o alla presentazione della scia ma per le quali è sufficiente una semplice dichiarazione preventiva, sono:
- la pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuato all’infuori delle vie e piazze rientranti nel Centro storico;
- gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie fino a un metro quadrato;
- i cartelli pubblicitari collocati sui cantieri di superficie fino a due metri quadri
- i messaggi variabili temporanei posti all’interno delle stazioni di servizio di carburanti;
- la pubblicità eseguita sui mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologato dal Ministero dei Trasporti;
- la pubblicità temporanea effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, tranne in caso di pubblicità effettuata tramite affissioni dirette;
- la pubblicità relativa a vendite straordinarie (promozionali o di fine stagione) che superi la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, riferita all’attività esercitata nei locali. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 507/93;
- le pubblicità temporanee relative alla nuova apertura, su vetrine o porte di ingresso dell’attività che sta per iniziare, purché realizzata con lettere adesive, poster, cartelli e simili.
È obbligatorio essere in possesso di una copia della dichiarazione e dell’attestazione del suo pagamento, pronte da essere esibite su richiesta degli organi di controllo.
Infine, è richiesta la sottoscrizione di un’apposita clausola di accettazione del codice di autodisciplina della Comunicazione commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone. La clausola in questione va effettuata per ogni tipologia di pubblicità.
DINIEGO O RIFIUTO
In caso di diniego nel rilascio è ammesso, per una sola volta, il ricorso a uno dei seguenti organi:
- ricorso amministrativo al Sindaco: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il quale deve essere presentato nella forma “riesame” in carta bollata;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla data di notifica.
- ricorso ordinario al T.A.R del Veneto: entro 60 giorni dal rilascio dell’esito negativo;
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità non esenta il soggetto interessato dall’obbligo di munirsi delle dovute autorizzazioni relative all’attuazione della pubblicità, qualunque sia il tipo di pubblicità prescelto.
Gli impianti di affissione dirette di proprietà di privati sono soggetti al pagamento annuale.
CANONE UNICO PATRIMONIALE
Comune di Padova, legge 160/2019 ART.1 Commi 816-847
Il canone unico patrimoniale sostituisce qualsiasi tassa o canone previsto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche a scopo pubblicitario; il pagamento può essere annuale o frazionato in base alla durata della pubblicità.
Il servizio comunale garantisce l’affissione di manifesti istituzionali, sociali con o senza rilevanza economica, oltre che quelli commerciali. La procedura amministrativa viene conseguita dal concessionario responsabile, il quale verifica la compatibilità dell’occupazione con vari criteri e in base all’esito dell’istruttoria, rilascia o nega la concessione.
In alcuni casi il concessionario può rilasciare una concessione precaria/provvisoria/temporanea che può essere modificata o revocata dall’amministrazione comunale per motivi di interesse pubblico.
La tariffa del canone unico patrimoniale è determinata dalla Giunta comunale e può essere ridotta in caso di manifestazioni non lucrative, l’esposizione pubblicitarie temporanee e occupazioni in zone soggette a lavori pubblici. Il canone può subire riduzioni o incrementi in base alla durata, il numero o la dimensione dei manifesti. Dal 2021, per le esposizioni pubblicitarie in strada con maggiore imposizione, fiscale, è previsto un incremento tariffario graduale su tre anni. Mentre per Enti no profit e manifesti istituzionali possono essere soggetti a eventuali esenzioni.
Sono previste sanzioni per occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari in specifici casi, come occupazioni effettuate dallo Stato, enti religiosi, e per finalità politiche.
Graficamente:
Tipo di Affissione | Durata | Tariffa (€/mq/giorno) | Note |
Manifesti pubblicitari | 10 giorni | 1,20 | Tariffa base per affissioni di manifesti pubblicitari. |
Striscioni | 10 giorni | 3,00 | Posizionati sopra le strade o in luoghi pubblici. |
Locandine | 10 giorni | 0,50 | Affisse in spazi specifici come bacheche o vetrine. |
Insegne luminose | Annuale | 60,00 | Per mq di superficie occupata. |
Insegne non luminose | Annuale | 30,00 | Per mq di superficie occupata. |
Pubblicità su automezzi | Annuale | 50,00 | Tariffa per veicoli adibiti a pubblicità itinerante. |
Impianti pubblicitari fissi | Annuale | 80,00 | Cartelloni, totem e simili. |
Volantinaggio | Giornaliera | 100,00 | Distribuzione di volantini su suolo pubblico. |
Affissioni in luoghi privati | Annuale | 20,00 | Su superfici private visibili dal suolo pubblico. |
NB: (i) le tariffe sopra indicate sono puramente illustrative e possono essere soggette a modifiche; (ii) alcuni tipi di affissioni possono richiedere permessi speciali o essere soggetti a regolamentazioni aggiuntive; (iii) è consigliabile verificare le tariffe aggiornate e le condizioni specifiche direttamente con l’ufficio tributi del Comune di Padova.
TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Vengono definiti impianti pubblicitari tutti i mezzi attraverso i quali è possibile effettuare pubblicità e affissioni visive sulle strade, ad eccezione delle insegne.
Gli impianti pubblicitari di proprietà comunale vengono suddivisi in:
- impianti destinati alle pubbliche affissioni di natura istituzionale;
- impianti destinati alle pubbliche affissioni di natura sociale o alle associazioni;
- impianti destinati alle pubbliche affissioni di natura commerciale o gestione comunale;
- impianti in concessione a privati.
Il piano generale della distribuzione degli impianti sul territorio comunale avviene in base alle esigenze di carattere sociale, della concertazione demografica e delle attività economiche. Da tale piano sono esonerate le insegne, le targhe, le vetrofanie e gli impianti di servizio.
Nel caso in qui il materiale pubblicitario risulti non conforme al Regolamento comunale, il Comune, con previo provvedimento del dirigente competente, può rimuovere in qualsiasi momento il materiale pubblicitario abusivo.
Vengono considerate abusive le pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o la presentazione della SCIA.
CONCLUSIONE
“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi, è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo”. H. Ford.
Catalina Bargan
BIBLIOGRAFIA
https://www.padovaoggi.it/guida/tasse/imposta-pubblicita-padova.html
https://www.padovanet.it/informazione/regolamenti-pubblicit%C3%A0
https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/2021_09_27_Regolamenti%20pubblicit%C3%A0.pdf