
INTRODUZIONE
Le assemblee societarie rappresentano il cuore pulsante della governance aziendale, costituendo l’organo attraverso cui i soci esprimono la volontà sociale e assumono le decisioni fondamentali per la vita dell’impresa. La disciplina giuridica delle assemblee societarie si articola in un complesso normativo che trova la sua fonte principale nel Codice civile, con specifiche differenziazioni tra società per azioni e società a responsabilità limitata, arricchito da un corpus giurisprudenziale consolidato che ne ha precisato i contorni applicativi.
LA DISCIPLINA DELLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE
La convocazione dell’assemblea costituisce il momento iniziale e fondamentale del procedimento deliberativo, rappresentando il presupposto imprescindibile per la valida costituzione dell’organo assembleare. La normativa codicistica delinea un quadro articolato che varia significativamente a seconda della tipologia societaria considerata.
Per le società per azioni, l’articolo 2366 del Codice civile stabilisce che l’assemblea deve essere convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l’assemblea.
Tuttavia, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere modalità alternative di convocazione, consentendo l’utilizzo di mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, purché l’avviso sia comunicato almeno otto giorni prima dell’assemblea. Questa flessibilità normativa riflette l’esigenza di adattare le procedure alle dimensioni e alle caratteristiche operative delle diverse realtà imprenditoriali.
Nelle società a responsabilità limitata, la disciplina della convocazione assume connotati ancora più flessibili. L’articolo 2479-bis del Codice civile rimette all’atto costitutivo la determinazione delle modalità di convocazione, purché siano tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza di specifiche previsioni statutarie, la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal registro delle imprese.
La giurisprudenza ha chiarito che la validità della delibera assembleare è subordinata al rispetto di due requisiti fondamentali: la tempestiva spedizione della convocazione e lo svolgimento dell’assemblea presso la sede sociale. Il Tribunale di Milano ha precisato che la presunzione di legittimità della delibera derivante dal rispetto del termine di otto giorni per la spedizione dell’avviso può essere superata solo qualora il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, non abbia ricevuto l’avviso o lo abbia ricevuto tardivamente.
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la convocazione su richiesta dei soci. L’articolo 2367 del Codice civile stabilisce che gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società quotate e il decimo nelle altre società, o la minore percentuale prevista nello statuto. Qualora gli amministratori non provvedano ingiustificatamente, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La giurisprudenza ha precisato i limiti di tale diritto, chiarendo che nelle società a responsabilità limitata, la legittimazione del socio a convocare l’assemblea sociale è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina statutaria, in particolare alla condizione di impossibilità o inattività dell’organo amministrativo.
Il Tribunale di Brescia ha stabilito che non può configurarsi inerzia ostruzionistica quando il consiglio di amministrazione richiede un ragionevole differimento per consentire ai consiglieri di essere previamente informati delle contestazioni.
LE ASSEMBLEE TOTALITARIE E UNIVERSALI
Il legislatore ha previsto una deroga significativa alle formalità di convocazione attraverso l’istituto delle assemblee totalitarie o universali. L’articolo 2366, quarto comma, del Codice civile stabilisce che in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Per le società a responsabilità limitata, l’articolo 2479-bis, quinto comma, prevede che la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
Tuttavia, anche in presenza di assemblea totalitaria, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E I QUORUM
La regolare costituzione dell’assemblea rappresenta un presupposto essenziale per la validità delle deliberazioni. L’articolo 2368 del Codice civile disciplina i quorum costitutivi e deliberativi, distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali, lo statuto può stabilire norme particolari.
L’assemblea straordinaria presenta requisiti più stringenti, dovendo deliberare con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata. Nelle società quotate, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
L’articolo 2369 del Codice civile disciplina le convocazioni successive, prevedendo che se all’assemblea non è rappresentata la parte di capitale richiesta, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata, mentre l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
Nelle società a responsabilità limitata, l’articolo 2479-bis stabilisce che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Il diritto di farsi rappresentare in assemblea costituisce un elemento fondamentale per garantire la partecipazione dei soci alla vita societaria. L’articolo 2372 del Codice Civile disciplina dettagliatamente la rappresentanza assembleare, stabilendo che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea, salvo che lo statuto disponga diversamente nelle società non quotate e nelle cooperative.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società quotate, la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo.
La normativa prevede specifici divieti e limitazioni: la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega; la rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società controllate o ai loro organi e dipendenti.
Sono inoltre previsti limiti numerici alla rappresentanza: la stessa persona non può rappresentare più di venti soci o, nelle società quotate, più di cinquanta, cento o duecento soci a seconda del capitale sociale.
LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Lo svolgimento dell’assemblea è disciplinato da norme che garantiscono l’ordinato procedimento deliberativo e la corretta formazione della volontà sociale. L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea ha il compito di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori e accertare i risultati delle votazioni.
La verbalizzazione costituisce un elemento essenziale del procedimento assembleare. Il verbale deve contenere la data della deliberazione e il suo oggetto, ed essere sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario o dal notaio. Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, è richiesta la presenza del notaio che redige il verbale.
La giurisprudenza ha chiarito che il verbale di assemblea ha efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede assembleare, tuttavia, non essendo dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova.
LE COMPETENZE ASSEMBLEARI
L’articolo 2364 del Codice civile definisce le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza, che includono l’approvazione del bilancio, la nomina e revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, la determinazione dei compensi, le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze.
L’assemblea straordinaria ha competenza per le modificazioni statutarie, le operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, trasformazioni, e tutte le deliberazioni che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi.
L’INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Il sistema di invalidità delle deliberazioni assembleari si articola in due categorie principali: nullità e annullabilità, ciascuna caratterizzata da specifici presupposti, legittimazione attiva e termini di impugnazione.
LA NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI:
L’articolo 2379 del Codice civile disciplina i casi di nullità delle deliberazioni, che si configurano in presenza di mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del verbale e impossibilità o illiceità dell’oggetto. La deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.
La giurisprudenza ha precisato che nelle società a responsabilità limitata, la deliberazione assembleare risulta nulla quando un socio non riceva comunicazione della convocazione dell’assemblea, configurandosi un’ipotesi di assenza assoluta di informazione in riferimento all’avvio stesso del procedimento deliberativo.
Il Tribunale di Trieste ha stabilito che quando un socio alleghi di non essere stato convocato per l’assemblea, incombe sulla società l’onere di provare l’avvenuto invio dell’avviso di convocazione, dovendo la società avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate.
Analogamente, il Tribunale di Napoli ha chiarito che l’omessa convocazione del socio all’assemblea determina la nullità della delibera assembleare, in quanto la decisione risulta assunta in assoluta assenza di informazione del socio pretermesso.
L’ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI:
L’articolo 2377 del Codice civile disciplina l’annullabilità delle deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L’impugnazione può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
Per l’impugnazione è richiesta una soglia minima di partecipazione: i soci devono possedere azioni rappresentanti l’uno per mille del capitale sociale nelle società quotate e il cinque per cento nelle altre società. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.
La deliberazione non può essere annullata per la partecipazione di persone non legittimate, per l’invalidità di singoli voti o per l’incompletezza del verbale, salvo che tali vizi siano stati determinanti. L’impugnazione deve essere proposta entro novanta giorni dalla data della deliberazione o dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.
La giurisprudenza ha precisato che l’impugnazione delle deliberazioni assembleari per violazione del diritto all’informazione presuppone l’assoluto difetto di informazione, che sussiste esclusivamente nei casi di completa omessa convocazione dei soci o di deliberazione su materie completamente estranee all’ordine del giorno.
LE INNOVAZIONI NORMATIVE E LA DIGITALIZZAZIONE
La pandemia da COVID-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione delle assemblee societarie. L’articolo 106 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto significative innovazioni, consentendo alle società di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le società possono prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.
Per le società a responsabilità limitata, è stata introdotta la possibilità di consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
LA TUTELA DELLE MINORANZE
Il sistema normativo prevede specifiche tutele per i soci di minoranza, garantendo loro strumenti di partecipazione e controllo. Oltre al diritto di impugnazione delle deliberazioni, i soci di minoranza hanno diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea, di accedere alla documentazione sociale e di ottenere informazioni sull’andamento degli affari sociali.
Nelle società a responsabilità limitata, l’articolo 2476 del Codice civile riconosce ai soci non amministratori il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.
L’ABUSO DELLA REGOLA DI MAGGIORANZA
La giurisprudenza ha elaborato il principio dell’abuso della regola di maggioranza quale limite all’esercizio del potere deliberativo. Il Tribunale di Roma ha chiarito che l’abuso di potere nelle deliberazioni assembleari costituisce causa di annullamento quando la deliberazione non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società o sia il risultato di intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza.
Analogamente, il Tribunale di Palermo ha stabilito che l’abuso della regola di maggioranza si configura quando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse sociale, essendo il voto espresso per perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale.
LE ASSEMBLEE SPECIALI
Il sistema normativo prevede anche la disciplina delle assemblee speciali, come quella degli obbligazionisti. L’articolo 2415 del Codice civile stabilisce che l’assemblea degli obbligazionisti delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del prestito, sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato, e su altri oggetti di interesse comune.
LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori hanno specifiche responsabilità nella gestione delle assemblee societarie. Essi devono convocare l’assemblea nei termini e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto, fornire le informazioni necessarie ai soci e garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.
La violazione di tali doveri può comportare responsabilità civile nei confronti della società, dei soci e dei terzi, secondo quanto previsto dalla disciplina generale della responsabilità degli amministratori.
CONCLUSIONE
In conclusione, si richiama la celebre citazione di Montesquieu, parafrasata da De l’esprit des lois riflette l’essenza della disciplina qui esaminata. Le assemblee societarie, quali sedi primarie di formazione della volontà sociale, richiedono un rigoroso rispetto delle disposizioni normative che ne regolano la convocazione, la costituzione, lo svolgimento e la validità delle deliberazioni.
«Le istituzioni sono come orologi: funzionano se ogni parte si muove secondo la legge e il tempo stabilito.»
Catalina Bargan
BIBLIOGRAFIA
CODICE CIVILE – REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262
DISCIPLINA DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE:
- Art. 2363 – Luogo di convocazione dell’assemblea
- Art. 2364 – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
- Art. 2364-bis – Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza
- Art. 2366 – Formalità per la convocazione
- Art. 2367 – Convocazione su richiesta di soci
- Art. 2368 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
- Art. 2369 – Seconda convocazione e convocazioni successive
- Art. 2372 – Rappresentanza nell’assemblea
INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI:
- Art. 2377 – Annullabilità delle deliberazioni
- Art. 2379 – Nullità delle deliberazioni
- Art. 2379-bis – Sanatoria della nullità
ASSEMBLEE SPECIALI:
- Art. 2415 – Assemblea degli obbligazionisti
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA:
- Art. 2476 – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2479-bis – Assemblea dei soci
NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19
- Art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
FONTI GIURISPRUDENZIALI
GIURISPRUDENZA DI MERITO – TRIBUNALI CIVILI:
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE:
- Tribunale civile Milano, sentenza n. 8341 del 26 settembre 2024 – Validità della delibera assembleare e requisiti di convocazione nelle società a responsabilità limitata semplificate;
- Tribunale civile Brescia, sentenza n. 795 del 25 febbraio 2025 – Legittimazione del socio alla convocazione assembleare e inerzia dell’organo amministrativo.
NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI PER OMESSA CONVOCAZIONE:
- Tribunale civile Napoli, sentenza n. 10160 del 26 novembre 2024 – Nullità della delibera per omessa convocazione e onere probatorio;
- Tribunale civile Trieste, sentenza n. 307 del 4 aprile 2025 – Assenza assoluta di informazione e riparto dell’onere probatorio.
ANNULLABILITÀ E ABUSO DELLA REGOLA DI MAGGIORANZA:
- Tribunale civile Roma, sentenza n. 17315 del 13 novembre 2024 – Impugnazione per violazione del diritto all’informazione e abuso di potere nelle deliberazioni;
- Tribunale civile Palermo, sentenza n. 4323 del 20 agosto 2024 – Vizio di assoluta mancanza di informazione e abuso della regola di maggioranza.
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ – CORTE DI CASSAZIONE
AZIONI PROPRIE E QUORUM ASSEMBLEARI:
- Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 23557 del 3 settembre 2024 – Computo delle azioni proprie nei quorum costitutivi e deliberativi.
INESISTENZA DELLE DELIBERAZIONI:
- Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 26199 del 27 settembre 2021 – Inesistenza materiale della delibera assembleare.
GIURISPRUDENZA STORICA DI RIFERIMENTO
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
- Tribunale civile Roma, sentenza n. 13353 del 30 giugno 2018 – Disciplina dell’impugnazione nelle società a responsabilità limitata;
- Tribunale civile Roma, sentenza n. 6449 del 31 marzo 2017 – Requisiti formali del verbale assembleare;
- Tribunale civile Firenze, sentenza n. 3538 del 25 ottobre 2016 – Conflitto di interessi e abuso della maggioranza;
- Tribunale civile Siena, sentenza n. 661 del 2 ottobre 2020 – Convocazione assembleare nelle società di persone;
- Tribunale civile Napoli, sentenza n. 4869 del 21 marzo 1991 – Specificità dell’ordine del giorno assembleare.