
LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO TRA STRANIERI: giurisdizione italiana (Bruxelles II) ma legislazione estera (Roma III).
Anche la Corte d’Appello di Brescia è favorevole!!!
Nell’allegata sentenza, la Corte d’Appello di Brescia – in riforma totale della precedente sentenza del Tribunale – conferma che in caso di coniugi con nazionalità straniera ma stabilmente residenti in Italia:
– sussiste la giurisdizione italiana ex art. 3 reg CE 2201/2003 (cd Bruxelles II).
– la legge applicabile deve essere individuata nel Reg UE 1259/2010 (cd Roma III) e NON nell’art.31 legge 218/1995, da disapplicarsi.
Di conseguenza, ove i coniugi, con atto antecedente, contestuale o persino successivo (“nonostante le due dichiarazioni di scelta siano non contestuali e non siano contenute in un unico documento“) optino, il Giudice è vincolato all’applicazione di detta legislazione.
In excursus:
I coniugi, con atto separato e successivo all’instaurazione del giudizio chiedevano applicazione del Codice di Famiglia di Diritto Marocchino.
Detta legislazione, che non contempla la separazione personale, prevede che lo scioglimento del matrimonio possa derivare (art. 71):
– decesso di uno dei coniugi;
– dal divorzio giudiziale;
– dal divorzio con l’ausilio di compensazione (Khol’);
– dal ripudio (Talaq) – ipotesi non riconosciuta nel nostro ordinamento per contrarietà ai principi generali;
– per mutuo consenso (art. 114).
Con riferimento al mantenimento della moglie …l’art. 84 del Codice Marocchino prevede che al coniuge è dovuto:
– il Sadaq posticipato (dote), se previsto;
– il mantenimento per il periodo di ritiro legale;
– il dono di consolazione (Mout’a) che deve essere determinato in funzione della durata del matrimonio, della situazione finanziaria del coniuge, delle cause del ripudio e della misura dell’abuso commesso dal coniuge nel richiedere il ripudio;
Per i provvedimenti relativi ai figli, invece:
– sussiste la giurisdizione italiana ex art. 37 legge 218/1995;
– sussiste la giurisdizione italiana ex Reg. 2201/2003 (art. 8);
– la legge applicabile è quella italiana ex art. 36 bis legge 218/1995.
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Legislazione
Leggi applicabili (art 5 Reg Roma III) :
- la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento dellaconclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- la legge del foro
Giurisprudenza
- Trib. Milano, IX sez. civ., ordinanza 11 dicembre 2012;
- Trib. Milano, XI sez. civ., ordinanza 10 febbraio 2014;
- Trib. Milano, XI sez. civ., ordinanza del 10 febbraio 2014;
- Trib. Belluno 23.12.2014;
- Trib. Treviso 20.9.2016;
Dottrina
M. Sesta, “Codice della Famiglia”, 2015, p. 3242
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