In questo articolo analizzeremo l’applicazione della tecnologia blockchain al mercato dell’arte che, al giorno d’oggi, desta particolare interesse per la tracciabilità e la trasparenza che essa è in grado di garantire in tale settore, tramite l’utilizzo degli NFT (non fungibile-token).
Prima di affrontare la questione, innanzitutto dobbiamo definire il termine blockchain e gli sviluppi recenti di tale tecnologia.
DEFINIZIONE E NASCITA DELLA BLOCKCHAIN
La blockchain (in italiano “catena di blocchi”) può essere definita come un “libro mastro”, un registro digitale, aperto e distribuito dove vengono registrate tutte le transazioni in modo sicuro verificabile e permanente. Le transazioni vengono registrate in dei “blocchi” che sono collegati tra di loro da nodi1 e resi sicuri mediante l’uso della crittografia. Una volta iscritti i dati in un blocco, questi non possono essere modificati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò richiederebbe il consenso della maggioranza della rete.
Il concetto di blockchain nasce del 20082 ed è stata sviluppato l’anno successivo con l’obbiettivo di applicare tale meccanismo alla nascente valuta digitale Bitcoin.
La ragione per cui è stato sviluppata questa tecnologia è che si riteneva fosse necessario un supporto agli scambi peer to peer, senza intermediari. La sicurezza di tali scambi è dovuta alla distribuzione del registro tra un numero grande di partecipanti al sistema (i nodi) che costudiscono e aggiornano il registro secondo regole precise.
LA “BLOCKCHAIN 3.0”
Nel corso del tempo la tecnologia blockchain è stata sviluppata e nel 2014 si è cominciato a parlare di “Blockchain 2.0” perché, a differenza della prima, la nuova versione viene utilizzata non solo per le criptovalute ma soprattutto per gli smart contract che sono protocolli informatici che permettono l’esecuzione automatica di un contratto senza alcun intermediario.
Ad oggi si è arrivati addirittura a parlare di “Blockchain 3.0”. Con tale espressione si intende la ricerca di nuovi modi per integrare questa tecnologia nei diversi settori e renderli più efficienti e sicuri. Tra i vari settori che potrebbero beneficiarie di questa tecnologia, quelli principali sono:
- il settore bancario: se si eliminano gli intermediari finanziari a vantaggio della blockchain, si ottiene un risparmio di costi e una maggiore velocità e affidabilità delle transazioni monetarie.
- la sanità: l’utilizzo di tale tecnologia può aiutare alla tracciabilità dei farmaci garantendone la provenienza e contraffazioni.
- l’agrifood: l’utilizzo della blockchain serve per garantire la tracciabilità degli alimenti dalla zona di origine delle materie prime, passando per i trasporti e gli impianti di lavorazione, fino ad arrivare al punto vendita.
- il settore dell’arte: il mercato dell’arte sta utilizzato la blockchain per certificare l’autenticità e la provenienza delle opere d’arte soprattutto nei casi in cui l’artista non sia più in vita.
- il settore della cybersicurezza: l’utilizzo della blockchain potrebbe aiutare per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici.
In questo articolo, ci concentreremo, come detto sopra, sull’applicazione della tecnologica blockchain nel campo dell’arte, in particolare analizzeremo gli NFT, acronimo per “Non-Fungible Token”.
CHE COSA SONO GLI NFT?
N.F.T. sta ad indicare un non fungibile token, ossia un token non fungibile. Il token (gettone)è costituito da una porzione di informazioni digitali registrate su blockchain, che attestano che un certo partecipante alla rete (identificato tramite il suo account) ha una posizione giuridica su un certo bene o ha un diritto di esigere determinate prestazioni dall’emittente dello strumento.
A differenza dei Bitcoin che sono interscambiabili tra loro e fungibili, gli NFT sono dei “gettoni” non fungibili, unici e non interscambiabili. Ogni NFT è unico e non può essere duplicato.
Un NFT viene creato o coniato a partire da contenuti digitali che possono rappresentare oggetti materiali o immateriali tra cui:
- Opere d’arte
- GIF
- Video
- Oggetti da collezione
- Avatar virtuali e skin di videogiochi
- Musica
- Tweet
La prima significativa applicazione degli NFT è stata un gioco: CryptoKitties, che consente di acquistare, allevare e vendere gattini digitali, ciascuno identificato da un NFT. Il prezzo di alcuni gattini ha superato i 150.000 dollari statunitensi.
Gli NFT sono, dunque, il modo per attestare che un’opera digitale è unica e originale e grazie alla tecnologia blockchain si può monitorare tutta la catena di acquisto di un singolo NFT.
Lo studio giuridico degli NFT è ancora allo stato embrionale ma un approccio utile è stato quello di classificare gli NFT in base alle diverse funzioni nel mercato dell’arte:
- Una prima categoria riguarda i token che contengono informazioni relative ad opere d’arte materiali
- Una seconda categoria comprende i token associati ad opere d’arte native digitali ed è quella cui è associato il nome di cryptoart.
1. ARTE MATERIALE E TOKEN
Gli NFT possono contenere informazioni relative ad opere d’arte analogiche. L’opera d’arte fisica viene riprodotta in un file digitale a cui è associato un token non fungibile che lo identifica.
Il token rappresenta, dunque, uno strumento molto utile perchè della circolazione di esso si avrà traccia ineliminabile.
La “tokenizzazione” dell’opera comporta, poi, un grande vantaggio pratico perchè consente di commercializzare l’opera su marketplace “cripto”3 e ciò agevola il pagamento del corrispettivo attraverso la criptovaluta anziché con il denaro … un nuovo canale di sviluppo nel mercato dell’arte4.
Sono molte le opere d’arte reali che vengono trasformate in NFT.: questa prassi, praticata anche da grandi musei, permette da una parte di certificare l’originalità dell’opera e dall’altra di ricavarne proventi economici.
Ad esempio, gli Uffizi hanno digitalizzato il Tondo Doni di Michelangelo e poi hanno venduto il rispettivo NFT all’asta, con ricavato di 140 mila euro.
- DIRITTO DI CREAZIONE DELL’OPERA D’ARTE NFT
Non deve essere necessariamente l’artista che ha creato l’opera a vendere il corrispondente NFT. Può essere anche un soggetto delegato per la creazione dell’NFT. In quest’ultimo caso il delegato deve dimostrare di essere autorizzato alla vendita. Quindi, ciò significa che solo il titolare del diritto di autore sull’opera reale può generare l’NFT.
- I DIRITTI DELL’ACQUIRENTE DELL’OPERA D’ARTE NFT
L’acquirente non acquisisce alcun diritto di sfruttamento sull’opera fisica. In realtà ciò che egli veramente acquista è la stringa di metadati associati a quell’opera d’arte. Dunque, quando un NFT viene venduto e la transazione di vendita viene verificata sulla blockchain, il nuovo proprietario ha la prova digitale dell’acquisto. Questo significa che l’acquirente non acquista il copyright dell’opera ma entra in possesso della sola proprietà della versione NFT dell’opera stessa; una volta acquistata, però, quell’opera d’arte digitale rimarrà comunque in rete e sarà visibile da chiunque.
2. LA “CRYPTOART”
L’aspetto più interessante dell’applicazione della tecnologia blockchain al mercato dell’arte è quello che non richiede alcun legame tra l’opera d’arte fisica e il mondo virtuale.
L’associazione di NFT ad opere d’arte native digitali dà luogo alla “crypto-art”. Con tale termine si intende l’opera d’arte reale o l’opera d’arte digitalizzata che, grazie a un processo di tokenizzazione su blockchain, viene dotato di un codice identificativo che ha valore di certificato di proprietà digitale.
La cryptoarte oggetto di vendita può essere qualsiasi cosa che abbia le caratteristiche di novità, creatività e sia frutto dell’ingegno dell’uomo: musica, immagini, GIF.
Ad esempio, il famoso artista digitale Mike Winkelmann, meglio conosciuto come “Beeple”, ha realizzato un collage di 5.000 disegni riuscendo a creare quello che forse è attualmente il più famoso NFT, “EVERYDAYS: The First 5000 Days”, venduto dalla casa d’aste Christie’s per oltre 69 milioni di dollari.
La funzione degli NFT in questo caso è particolarmente importante perchè essi consentono di identificare l’originale di un file digitale e di distinguerlo dalle copie. Infatti, solitamente sulla rete circolano moltissime copie della stessa fotografia, video o canzone e dunque associare il file che contiene l’opera originale ad un NFT consente di rendere unico quel file, cosicché il suo titolare sarà proprietario dell’originale.
Tutto questo ha importanti riflessi anche nel campo del diritto d’autore: si pensi alla possibilità di distinguere un file audio prodotto da una casa discografica da una copia “pirata”.
L’artista per poter vendere su marketplace, deve compilare un form in cui dichiara di essere titolare del diritto di sfruttamento dell’NFT e si impegna a fornire determinate garanzie in merito all’opera d’arte che mette in vendita.
Le opere d’arte “cripto” , dunque, possono essere scambiate e acquistate su specifici marketplace digitali5 ma anche attraverso canali più convenzionali, come siti delle più importanti case d’asta, che si stanno aprendo al mondo “cripto”.
- DIRITTI DELL’AUTORE SU OPERE D’ARTE NATIVE DIGITALI
Quando un’opera viene “tokenizzata” e trasformata in crypto art e viene venduta dall’artista su una piattaforma marketplace, i diritti che spettano all’autore sono:
- Diritti di paternità dell’opera: all’autore spettano i diritti morali dell’opera che sono innati e non cedibili.
- Diritti di copyright: oltre ai diritti morali, all’autore spettano anche i diritti economici provenienti dall’opera.
- Royalties o diritto di seguito: attraverso gli smart contract l’artista riceve le percentuali che gli spettano dalla vendita degli NFT nel mercato secondario.
PERCHÈ LE OPERE D’ARTE NFT STANNO AVENDO COSÌ TANTO SUCCESSO?
In conclusione, gli strumenti di tracciamento delle opere d’arte, come quelli ideati tramite blockchain, costituiscono valide soluzioni, soprattutto per quanto riguarda la prova della provenienza di un’opera.
Qualche dubbio in più potrebbe sussistere in relazione alla prova dell’autenticità delle opere tramite blockchain: infatti, posta la mutevolezza dell’identità delle opere d’arte, mentre per le opere di artisti contemporanei di “crypto-art”, come ad esempio Beeple, il sistema dei NFT è una soluzione assolutamente praticabile (trattandosi di opera d’arte digitale), in relazione alle opere più antiche (es: un quadro di Van Gogh) sarà oggettivamente più difficile ricostruire la catena di provenienza o fornire un giudizio di attribuzione sicuro, anche per il tramite di questo strumento.
Comunque, gli NFT si stanno dimostrando un ottimo vantaggio per i collezionisti che possono acquistare e vendere i pezzi delle loro collezioni digitali in totale sicurezza. Per quanto riguarda gli artisti, la tecnologia offre loro la possibilità di avere maggiore visibilità sui markeplace specifici, permettendogli di emergere e di guadagnare.
Si tratta comunque, di un settore in forte ascesa che sicuramente necessiterà di un adeguato intervento legislativo nei prossimi anni.
Camilla Zornetta
Note:
1 Un nodo blockchain è un dispositivo sulla rete blockchain che memorizza una copia di una transazione sulla rete e può svolgere funzioni importanti come la verifica e l’autenticazione della transazione.
2 La svolta avvenne nel 2008 quando Satoshi Nakamoto pubblicò il suo documento “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
3 I marketplace NFT sono essenzialmente interfacce che utilizzano la tecnologia blockchain per consentire l’acquisto o la vendita di qualsiasi NFT.
4 Si deve precisare che, per come sono concepiti attualmente gli NFT, i token non sono un’entità separata e autonoma dall’opera ma sono una dichiarazione, contenuta in un file informatico, proveniente dal venditore, da un precedente titolare o da un esperto che accompagna l’opera. Da questo punto di vista, allora, il token segue il trasferimento dell’opera.
5 Per esempio CryptoArt, Fifty Gateaway, SupeRare, Foundation, Markersplace
Bibliografia:
- Silvia Martinelli, Carlo R. Chauvenent, Legal Tech, Contract Re-Design & Big Data per professionisti e imprese, Vicenza, Wolters Kluwer Italia, 2022;
- Alessandra Viceconte, La blockchain e il suo utilizzo, in DeJure.it, 2020;
- Andrea Guaccero, Giulio Sandrelli, Non-fungible tokens (NFTs), in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.6, 1 dicembre 2022, pag 824.
- Andrea Caloni, Blockchain e mercato dell’arte: spunti di diritto privato, in Arte e Diritto, fasc.2, 1 dicembre 2022, pag 181.