Il cd. Decreto Cura Italia, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 106 del medesimo, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”[1], ai fini che qui intessano, prevede testualmente che:
- in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma[2], e 2478-bis[3], del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma[4], 2479-bis, quarto comma[5], e 2538, sesto comma[6], codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma[7], del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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Premesso il richiamo alle modifiche introdotte dal cd. Decreto Cura Italia sulle disposizioni ad oggi vigenti, deve rammentarsi che nonostante la cd. Riforma del diritto societario del 2003 abbia previsto lo svolgimento delle assemblee sociali mediante mezzi di telecomunicazione[8], ad oggi alcuni statuti societari contengono la previsione che le modalità telematiche siano subordinate alla presenza del presidente della riunione e del segretario che cura la verbalizzazione nel luogo in cui l’adunanza è convocata[9].
Sul punto, con la massima n. 187 dell’11 marzo 2020 è intervenuto il Consiglio notarile di Milano – Commissione società, secondo cui l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla disciplina vigente[10], può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, e, quindi, anche il presidente.
Quanto al fatto che la massima in questione subordinerebbe la legittimità dell’adunanza in modalità completamente telematiche al fatto che il segretario verbalizzante (o il notaio) si trovi nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, convince l’opinione di chi evidenzia che qualora “l’interesse del partecipante fisico riceva piena soddisfazione (e cioè egli possa accedere fisicamente e partecipare in tempo reale, senza alcuna deminutio), non può francamente essere che, il fatto della convocazione in un certo luogo, costringa anche il segretario verbalizzante, dato che egli può benissimo percepire egualmente gli eventi assembleari (e dato che la Massima in commento dà per scontato che lo stesso presidente dell’adunanza possa presiedere da remoto)”[11].
Le clausole statutarie che prevedono nel luogo di convocazione o, comunque, nel medesimo luogo, la presenza del presidente e del segretario, secondo il Consiglio notarile di Milano, devono, di regola, ritenersi funzionali soltanto alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente che dal segretario: conseguentemente, non è impedito lo svolgimento della riunione mediante la partecipazione esclusivamente telematica, e il verbale assembleare potrà essere successivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario[12].
Per completezza, si aggiunge che la Commissione Società del Comitato Notarile del Triveneto, con la Massima n. H.B.39 del 9/2017, aveva stabilito, con riferimento alle S.p.A. “chiuse”, che, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve in ogni caso ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, qualora siano rispettati i principi del metodo collegiale e la parità di trattamento dei soci.
Inoltre, si evidenzia che il mezzo di telecomunicazione impiegato per lo svolgimento telematico dell’assemblea deve essere in grado di riprodurre una situazione corrispondente a quella che si avrebbe con la “normale” presenza fisica dei partecipanti nel medesimo luogo, permettendo al presidente dell’assemblea di (i) accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento dell’adunanza e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione.
Nondimeno, gli intervenuti devono essere messi nella condizione di partecipare alla discussione ed alla votazione, mentre il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
[1] Inoltre, la lettera q) dell’art. 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 ha stabilito, nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili, l’adozione di modalità di collegamento da remoto.
[2] La norma evidenziata prevede che “l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione”.
[3] La disposizione in oggetto stabilisce che “il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364”.
[4] La norma evidenziata prevede che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.
[5] Secondo cui, come noto, “l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale”.
[6] La disposizione in oggetto dispone che “l’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea”.
[7] La norma statuisca infatti che “qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis”.
[8] Il riferimento è al quarto comma dell’art. 2370 c.c.
[10] Il richiamo è, evidentemente, al D.C.P.M. dell’8 marzo 2020, come evidenziato da A. Busani, Società, così l’audio-videoconferenza per le assemblee e le riunioni del Cda, in Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2020.
[11] A. Busani, Il luogo di convocazione. Tutti partecipanti «da remoto», anche segretario e notaio, in Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020.
[12] O, in alternativa, dal solo notaio in caso di verbale in forma pubblica nei casi previsti dalla legge.