Come noto, il D.l. n. 127/2021 del 21.09.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha introdotto, dal 15.10.2021 al 31.12.2021, l’obbligo di possesso del Green Pass per lavoratori pubblici e privati per accedere al luogo di lavoro.
Posta la complessità del quadro normativo, nonché le difficoltà operative dei datori di lavoro ad adempiere le recenti prescrizioni di rango primario e secondario, di seguito si evidenziano le risposte ad alcune delle più frequenti questioni che si pongono relativamente al controllo del Green Pass nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere il Green Pass?
Sì, l’obbligo si rivolge a chiunque svolga un’attività lavorativa (nonché formativa o di volontariato) nel settore privato, eccezion fatta per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute del 4.08.2021.
Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il Green pass deve essere valido soltanto nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano nel luogo di lavoro: può quindi scadere durante l’orario di lavoro.
Con quali strumenti può essere controllato il Green Pass?
Posto che ogni Azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto della normativa in materia di privacy nonché delle linee guida governative, i controlli potranno essere effettuati con (i) l’app VerificaC19 o con l’impiego di (ii) un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi.
Il datore di lavoro può controllare i Green Pass dei dipendenti “a campione”?
Sì, con la precisazione che soltanto nei casi in cui l’accertamento del possesso del Green Pass avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dev’essere fatta con cadenza giornaliera su una percentuale di dipendenti non inferiore al 20% di quello presente in servizio.
Può il datore di lavoro pretendere di archiviare o comunque estrarre copia del Green Pass dei propri dipendenti?
No, il Garante della privacy ha stabilito che nessun soggetto verificatore può raccogliere, in qualunque forma, i dati dell’intestatario del Green Pass: pertanto, il sistema utilizzato non potrà conservare il QR code, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
Il datore di lavoro può verificare il possesso del Green Pass da parte dei dipendenti in via anticipata rispetto all’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro?
Sì, sulla scorta di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare in via preventiva e con anticipo al Datore di lavoro l’eventuale mancato possesso del Green Pass.
Il datore di lavoro deve verificare il Green Pass dei lavoratori autonomi che accedono alle sedi aziendali per prestare i propri servizi?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o di formazione o di volontariato) nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo da parte del datore di lavoro.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche obbligatorie per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 400,00 ed euro 1.000,00.
Quali provvedimenti è obbligato a prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente, pur non essendo in possesso di valido Green Pass, abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio?
Il prestatore di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del green pass; inoltre, non dovranno essere versate al medesimo nessun altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, prevista per la giornata di lavoro non prestata (i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio).
Il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 600,00 ed euro 1.000,00, applicando inoltre le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta; i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di Green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato.
Chi effettua il controllo del green pass nel caso di lavoratore inviato presso il cliente, anche nel caso di lavoratore in somministrazione?
Secondo la FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri, i controlli devono essere effettuati sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione, sia dalla società di somministrazione. *
Avv. Gianluca Bolzan
*Il presente contributo non ha fini scientifici ma meramente divulgativi: ogni singolo caso concreto dovrà sempre essere oggetto di approfondimento.