La riforma del diritto societario del 2003 ha inciso profondamente sui diritti riconosciuti ai soci non amministratori di S.r.l. In particolare, l’articolo 2476 attribuisce ad ogni singolo socio che non partecipa all’amministrazione il diritto di informazione e il diritto di consultazione. La riforma ha il merito di aver attuato una chiara estensione di tali poteri e delle modalità di esercizio, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla tutela dell’interesse sociale.
Come noto, la cd. Riforma del diritto societario del 2003 ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella S.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore penetranti poteri, e ciò a prescindere dalla quota di capitale posseduta o dall’eventuale presenza del collegio sindacale.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. del Codice Civile, infatti, “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”; viceversa, la previgente disciplina, e, in particolare, il “vecchio” art. 2489 c.c., riconosceva al socio di S.r.l., priva di collegio sindacale, l’unico diritto di avere dagli amministratori notizie solamente a riguardo lo svolgimento degli affari sociali.
La disposizione soprarichiamata, pertanto, riconosce al socio di S.r.l. due diritti di controllo di carattere latu sensu informativo, distinti per l’oggetto e per le modalità di esercizio, ovvero il diritto di informazione ed il diritto di consultazione (o di ispezione).
Per diritto di informazione in senso stretto deve intendersi il diritto del socio, a seguito di specifica istanza, di avere notizia dello svolgimento degli affari da parte degli amministratori.
Il diritto di consultazione, invece, permette al socio di consultare, senza la mediazione degli amministratori, la documentazione cui gli è riconosciuto accesso dalla legge.
Può dirsi che i diritti di informazione e di ispezione costituiscono veri e propri diritti potestativi[1] del socio, essendo concessi a ciascun componente della compagine sociale al fine di tutelare i propri interessi nella società – e ciò a prescindere, pertanto, dalla legittimazione dei soci all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità – assicurandogli la possibilità di addivenire alla piena cognizione non soltanto dell’andamento dell’impresa, ma anche dell’operato degli amministratori, con conseguente corretto e consapevole esercizio anche del diritto di voto.
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Con riferimento al diritto di informazione, l’ampio tenore della soprarichiamata disposizione, nonchè il ruolo centrale oggi riconosciuto ai soci di S.r.l., impone di accoglierne una lettura estensiva.
Il diritto ha ad oggetto informazioni specifiche e dettagliate relativamente ad ogni aspetto dell’amministrazione e, in particolare, sia sull’andamento generale dell’impresa che riguardo a singole operazioni, già concluse, in corso di esecuzione o anche soltanto pianificate dall’organo amministrativo.
Tra le notizie che riguardano gli affari sociali devono inoltre essere comprese, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell’impresa, i rapporti giuridici ed economici della medesima nonchè i fatti la cui conoscenza sia necessaria e/o funzionale per addivenire alla determinazione degli utili.
Inoltre, i soci di S.r.l. possono richiedere informazioni, sempre a titolo esemplificativo, riguardo agli impieghi dell’attivo patrimoniale, ai programmi di acquisizione e di alienazione, alle relazioni commerciali, alle partecipazioni della società (in essere o pianificate), alla concessione di prestiti, ai compensi degli amministratori ed alle retribuzioni dei dipendenti.
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Per quanto attiene, invece, al diritto di consultazione, può dirsi che la Riforma supera le incertezze derivanti dall’ambigua formulazione del previgente art. 2489 c.c. che, a differenza del vigente art. 2476 c.c., riconosceva al socio soltanto il diritto alla consultazione dei libri sociali, e non della documentazione relativa all’amministrazione.
Oggi, infatti, è riconosciuto al socio di S.r.l. il diritto di esaminare non soltanto i libri sociali, le scritture contabili obbligatorie e i registri prescritti dalla legge, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi quelli relativi alla gestione della società (a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, i pareri dei professionisti).
Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di consultazione, il secondo comma dell’art. 2476 c.c. specifica inoltre che il socio può farsi assistere o delegare un professionista di fiducia, con la conseguenza che il diritto, quindi, potrà essere esercitato dal socio anche indirettamente avvalendosi dell’attività di un soggetto terzo.
È dibattuto se al socio di S.r.l. sia riconosciuto anche il diritto di estrarre copia della documentazione de qua; l’opinione positiva evidenzia come tale attività non possa che considerarsi complementare – e quindi lecita – rispetto a quella di consultazione, nell’ottica di assicurare al socio di S.r.l. un effettivo controllo, anche in vista di un’eventuale azione giudiziaria.
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Nonostante i diritti di informazione e di consultazione presentino, astrattamente, un’estensione potenzialmente illimitata, il loro concreto esercizio non può prescindere dal rispetto di alcuni limiti, non espressamente previsti dalla legge ma derivanti dall’esigenza di contemperare l’interesse del socio con l’interesse sociale.
Tali diritti, infatti, devono innanzitutto essere esercitati, in concreto, in conformità alle finalità che ne hanno giustificato l’adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull’andamento dell’impresa.
Al contrario, devono ritenersi illegittime, in quanto contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede le richieste avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società: in tali ipotesi, infatti, l’interesse del socio non trova tutela da parte dell’ordinamento, che si preoccupa, viceversa di salvaguardare l’esigenza della società a non vedere intralciata l’attività sociale.
Inoltre, il diritto di informazione e di consultazione del socio di S.r.l. non può essere utilizzato a fini extrasocietari o che comunque contrastino con gli interessi sociali.
In siffatte ipotesi, la società, anziché mantenere un comportamento di effettiva collaborazione, potrà (rectius, sarà tenuta ad) avanzare il proprio rifiuto.
[1] La natura giuridica di tali diritti è discussa. Si ritiene preferibile la definizione come diritti soggettivi in quanto è riconosciuto al socio un diritto di pretesa – disciplinata e garantita dal diritto oggettivo- nei confronti della società sulla quale, invece, incombe un dovere di comportamento. È da escludere pertanto la dottrina che sostiene la natura potestativa stante la quale il diritto si esercita con la sola dichiarazione del titolare indirizzata al soggetto passivo che si trova in una situazione di soggezione e il cui comportamento è del tutto irrilevante per la realizzazione dell’interesse tutelato.