Nel presente articolo si illustreranno le tutele tradizionali del Codice civile e quelle speciali del Codice del Consumo previste per il consumatore nel caso di acquisto di un prodotto difettoso, con particolare riferimento al cumulo delle azioni nei confronti del venditore finale e la possibilità di agire in via extracontrattuale nei confronti del produttore.
Normativa di riferimento
Al fine di una analisi completa, occorre richiamare le principali fonti normative in materia:
- Codice civile: articoli da 1490-14951
- Direttiva 85/374/CEE : relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità̀ per danno da prodotti difettosi
- Direttiva 1999/44/CE:relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
- DPR 224/1988: attuativo della direttiva n.85/374/CEE
- Codice del consumo (d.lgs. 206/2005): articoli da 128-135 recanti la disciplina della garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo2
Nozione di consumatore
Per affrontare il tema, dobbiamo innanzitutto capire chi è il consumatore o utente3:
Articolo 3 comma 1 del codice del consumo:“La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
NB: per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o un’attività professionale, queste possono essere qualificate come consumatori in relazione ai contratti che concludono con il professionista, ma soltanto se e in quanto stipulino tali contratti per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di detta attività.
Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6578 del 10 marzo 2021 dove ha stabilito che “Ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il «non possesso», da parte della «persona fisica» che ha contratto con un «operatore commerciale», della qualifica di «imprenditore commerciale» bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi «consumatore» quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”.
Nozione di prodotto difettoso
Una volta individuato la persona del consumatore, dobbiamo capire che cosa si intende per prodotto difettoso:
Articolo 117 comma 1 Cod. Cons: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”
Occorre distinguere la nozione di difetto dalla nozione di vizio di cui all’articolo 1490 c.c. perchè il concetto di vizio riguarda l’imperfezione materiale e/o strutturale, che incide sulla utilizzabilità e sul valore della cosa, a causa di un difetto dovuto al processo di fabbricazione, produzione, formazione e conservazione della cosa oggetto del contratto, che può anche non incidere sulla sicurezza del prodotto.
La nozione di difetto, invece, riguarda la sicurezza del prodotto.
Rimedi offerti al consumatore dal codice del consumo
Tale distinzione è importante ai fini dei rimedi esperibili dal consumatore.
L’articolo 129 del Codice stabilisce, infatti, che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.
Il successivo articolo 130 prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
Nel caso in cui , infatti, il bene consegnato non corrisponda al bene pattuito nel contratto, il Codice del consumo prevede dei rimedi ulteriori per il consumatore rispetto a quelli previsti dal Codice civile nel caso di vizi della cosa venduta.
Oltre alla redibitoria e la quanti minoris (art 1493c.c.), il Codice del Consumo prevede all’articolo 130 Cod. Cons i rimedi:
- della riparazione del prodotto
- oppure della sostituzione del prodotto
Si tratti di due rimedi autonome e costituiscono i rimedi primari che vengono offerti al consumatore nel caso di difetto di conformità del bene venduto. La risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo sono invece considerati rimedi secondari. Su tale tema è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Vicenza 2116/2022 “In caso di difetto di conformità del bene compravenduto la tutela consumeristica riconosce all’acquirente consumatore vari rimedi: anzitutto il consumatore potrà richiedere la riparazione o la sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) e solo in seconda battuta potrà richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari). Dunque, è evidente il “favor” per gli strumenti correttivi o sostitutivi, come la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo o alla caducazione del contratto”.
Termini per l’esercizio di tali rimedi
Il venditore è responsabile per i difetti di conformità esistenti alla consegna che si manifestano nei 2 anni successivi alla consegna del bene. Per usufruire della garanzia legale, però, il consumatore deve rispettare i seguenti termini:
- Articolo 132 comma 2 Cod. Cons: il legislatore prevede che il consumatore per l’esercizio due rimedi visti sopra debba denunciare il vizio entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna.
- Articolo 1495 c.c: Per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, il Codice civile prevede invece che il compratore debba denunciare al venditore i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e l’esercizio dell’azione deve avvenire entro 1 anno dalla consegna.
Si deve ricordare che in ogni caso il compratore potrà chiedere il risarcimento del danno al venditore (art 1223 c.c.) ma in questo caso il risarcimento è limitato solo ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione (art 1225 c.c.).
Diritto di regresso del venditore
Il compratore, in ragione di questa garanzia legale, può rivolgersi esclusivamente al venditore finale.
Se il difetto di conformità dipende da un’azione/omissione del produttore, di un precedente venditore o intermediario della medesima catena distributiva, il venditore finale può agire in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili.
Responsabilità del produttore
Oltre all’azione contrattuale, il compratore ha un’altra azione, quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore4, come precisato anche in giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione 27/07/2017 n. 18610 con specifico riferimento alle vendite a catena di beni di consumo) ove si legge che «all’acquirente spettano, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l’azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l’ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa.
In questo caso il risarcimento del danno comprenderà sia i danni prevedibili sia i danni non prevedibili.
In conclusione, si può quindi constatare che il Codice del Consumo offre una tutela maggiore in caso di acquisto di un prodotto difettoso perché oltre ai rimedi generali di risoluzione o riduzione del prezzo (con termini più ampi rispetto al Codice civile), è concesso al consumatore di poter ottenere la sostituzione e la riparazione del prodotto, al fine di tutelarne al meglio le esigenze.
Camilla Zornetta
Note:
1 Disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, recante le azioni a disposizione del compratore e i termini e le condizioni per l’azione.
2 I diversi Stati Membri hanno dato attuazione alla dir.1985/374/CEE con modalità diverse. Il Regno Unito con il Consumer Protection Act del 1987, la Germania con il Produkthaftungsgesetz del 1990, la Francia inserendo con la legge 389/1998 il nuovo titolo IV bis nel libro III, De la responsabilità du fait des produits défectueux, la Spagna con una legge speciale n.22/199. Lussemburgo e Finlandia sono gli unici due Paesi che hanno scelto di non lasciare a carico dei danneggiati il rischio da sviluppo. Il modello europeo è stato esportato con successo anche in Giappone.
3 Il fatto che il legislatore abbia utilizzato la disgiuntiva “o” depone nel senso che il legislatore abbia ritenuto che la definizione ivi contenuta debba ritenersi valida sia ai fini della nozione di “consumatore” sia ai fini della nozione di “utente”.
4 Articolo 115 comma 2 bis Codice del Consumo: “Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore”.
5 L’articolo 2056 c.c. richiama espressamente solamente gli articoli 1223,1226 e 1227 e non l’articolo 1225 che disciplina i danni prevedibili.
Bibliografia:
- A. De Cristofaro e Zaccaria, Commentario breve al diritto dei consumatori, 2°ed., 2013
- G. Cian e A. Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 15°ed., 2022
- https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/diritti-del-consumatore/garanzia-legale
- https://www.agcm.it/pubblicazioni/dettaglio?id=411fd8e5-67bf-4163-a12d-8af10dfc351f&parent=Vademecum&parentUrl=/pubblicazioni/mini-guide