Il secondo comma dell’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, cd. Cura Italia, ha previsto una moratoria straordinaria per fronteggiare la carenza di liquidità determinata dal fermo delle attività economiche a causa delle misure introdotto per fronteggiare l’epidemia.
In particolare (i) lavoratori autonomi titolari di partita Iva[1], ditte individuali, (ii) micro, piccole e medie imprese[2] possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:
*
Sempre al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall’epidemia, l’ABI e le associazioni imprenditoriali italiane hanno sottoscritto un addendum con cui è stata estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0[4]”, che prevede:
Contestualmente, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni:
*
Infine, l’art. 49 del d.l. Cura Italia ha previsto il rafforzamento delle dotazioni del Fondo Centrale di garanzia[5][6] per sostenere l’accesso a nuovi finanziamenti di micro, piccole e medie imprese.
L’intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni e la percentuale di copertura varia a seconda della durata, della tipologia e del merito creditizio del soggetto finanziato.
Per la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del d.l. Cura Italia:
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, inoltre, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda la concessione di ulteriore credito in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
[1] L’inclusione di tali soggetti nei beneficiari delle misure in commento è stata espressamente prevista da una nota esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 marzo 2020.
[2] La Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 ha definito le (i) micro imprese come le imprese occupanti meno di 10 persone e che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, le (ii) piccole imprese come le imprese occupanti meno di 50 persone e che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le (iii) medie imprese come le imprese occupanti meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
[3] Con riferimento alle garanzie, secondo un’autorevole opinione “per le garanzie personali concesse da terzi (es. fideiussioni; polizze fideiussorie; e simili) la modifica del contratto di finanziamento garantito ben può riverberarsi automaticamente sul rapporto contrattuale di garanzia. L’efficacia temporale della garanzia è anch’essa prorogata senza necessità del consenso del terzo garante” (…) “anche la maggior parte delle garanzie reali viene automaticamente prorogata: un pegno bancario o un contratto di garanzia finanziaria si trovano dilazionati in parallelo con il finanziamento”, cfr. A. Chianale, Decreto Cura Italia: il regime delle garanzie nella proroga delle scadenze bancarie (art. 56), in dirittobancario.it.
[4] In data 15 novembre 2018, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015.
[5] In breve, il Fondo centrale di Garanzia rappresenta un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata a favore di imprese e professionisti a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
[6] Per completezza, si precisa che il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato con circolare n. del 19 marzo 2020 l’adozione delle misure necessarie al coordinamento con le disposizioni contenute nell’art. 49 del d.l. Cura Italia.